Dichiarazione annuale gas fluorurati. Scadenza 31 maggio.

Dichiarazione annuale gas fluorurati. Scadenza 31 maggio.

E’confermato che entro il 31 maggio p.v. gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, dovranno presentare al Ministero tramite l’ISPRA ai sensi dell’art. 16 commi 1 e 2 DPR n. 43/2012 (Attuazione citato Reg. CE 842/06) la dichiarazione 2014 recante le informazioni circa la quantità di emissioni in atmosfera dei predetti f-gas nel corso dell’anno 2013, sulla base dei dati riportati nel relativo Registro di impianto (sanzione pecuniaria da mille a diecimila euro per i trasgressori).
La Direzione ministeriale, ai fini di tale adempimento annuale, avverte altresì che le istruzioni e le FAQ per la compilazione e la trasmissione on line della relativa modulistica sono già accessibili sul sito ISPRA, unitamente all’elenco aggiornato dei gas ad effetto serra da considerare ai fini della dichiarazione 2014, tramite il link http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas

Riepilogando in sintesi:
 – deve reputarsi ‘operatore’ a norma citato DPR 43/12 il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto (…) qualora “non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi”, mentre il predetto quantitativo minimo di gas fluorurati da cui deriva l’onere di dichiarazione (almeno 3 Kg di carica circolante) riguarda a titolo esemplificativo i soli impianti di un certo rilievo, come taluni condizionatori installati in grandi esercizi commerciali o negli alberghi;
 – le tipologie di applicazione fissa coinvolte nell’adempimento sono in particolare la refrigerazione (raffreddamento di spazi di immagazzinamento o prodotti sotto la temperatura ambiente, inclusi gli scambiatori di calore industriali), il condizionamento dell’aria (raffreddamento e/o controllo della temperatura dell’aria in ambienti confinati mantenendola ad un determinato livello), le pompe di calore (estraggono energia dall’ambiente o da una fonte di calore di scarto per fornire calore utile, tipicamente sono apparecchiature ermeticamente sigillate) ed i sistemi di protezione antincendio (installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito);
 – occorre che i proprietari di dette apparecchiature o sistemi, nedeleghino il controlloa ditte appositamente autorizzate, le quali prenderanno in carico anche l’obbligo di dichiarazione annuale all’ISPRA;
 – sono esclusi dal campo di applicazione della dichiarazione gli impianti di condizionamento dell’aria montati sugli autoveicoli o, più in generale, su tutte le tipologie di mezzi di trasporto; i sistemi di refrigerazione montati su tutte le tipologie di mezzi di trasporto; l’attrezzatura utilizzata per la ricarica degli impianti di condizionamento dell’aria montati sugli autoveicoli; gli estintori portatili (perché tipicamente durante il loro funzionamento sono in movimento); tutte le apparecchiature che utilizzano esclusivamente sostanze refrigeranti o estinguenti diverse dai gas fluorurati ad effetto serra previsti dalla dichiarazione o comunque non contemplate dall’allegato I al Regolamento 842/2006 (es. R-22, CO2, sabbia, ammoniaca, etc.); tutte le apparecchiature contenenti refrigeranti o estinguenti a base di gas fluorurati ad effetto serra che prese individualmente hanno carica complessiva minore di 3 kg;
 – il proprietario dell’impianto fisso, o la ditta delegata, dovrà comunicare in particolare all’ISPRA: i dati identificativi essenziali (operatore, persona di riferimento, sede di installazione), il numero e la tipologia di apparecchiature presenti, il tipo di sostanza, la carica circolante, la quantità di f-gas aggiunta nel 2013, la quantità recuperata/eliminata nel medesimo anno di riferimento ed infine la ragione di tale intervento.

2014-05-05T15:24:24+02:00 By |news|