INFORMATIVA: modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

INFORMATIVA: modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

A far data dal 12 marzo 2016, i lavoratori dipendenti sono obbligati a comunicare al datore di lavoro le proprie dimissioni e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro esclusivamente con modalità telematica, compilando un apposito modulo telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro sul proprio sito internet ed inviandolo via mail al datore di lavoro.

A decorrere dalla stessa data decadono le norme attualmente in vigore, e il datore di lavoro potrà ricevere la comunicazione di eventuali dimissioni/risoluzioni consensuali da parte dei propri lavoratori solamente tramite l’apposito modulo che dovrà essere trasmesso sulla posta elettronica (anche certificata) aziendale: a tale proposito si invitano le aziende a controllare quotidianamente la PEC aziendale.

La nuova modalità di comunicazione telematica (compilazione modulo telematico e trasmissione via mail o via PEC al datore di lavoro) non ammette alternative (es. lettera consegnata a mano; raccomandata A/R; ecc.), pena l’inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. Non si tratta quindi di procedura utilizzabile per convalidare un atto già avvenuto, ma rappresenta essa stessa l’atto di dimissione o di risoluzione del rapporto.

Il lavoratore che intende dimettersi o risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, potrà assolvere agli obblighi derivanti dalla nuova procedura telematica in completa autonomia (munendosi del codice di identificazione personale INPS (PIN Inps) ed accedendo al portale Cliclavoro attraverso il sito www.lavoro.gov.it) od avvalendosi di uno tra gli “intermediari abilitati” dalla legge (in questo caso non sono necessari i due precedenti passaggi): patronati e organizzazioni sindacali.

I lavoratori dovranno pertanto essere invitati a formalizzare le predette dimissioni o risoluzioni consensuali attivandosi in proprio o rivolgendosi ai predetti soggetti intermediari.

Eventuali dimissioni o risoluzioni consensuali formalizzati e/o trasmessi dal lavoratore con modalità diversa da quella sopra indicata, sono considerate NON VALIDE ed il rapporto di lavoro non può ritenersi risolto.

La nuova procedura non si applica:

  • alle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova;
  • alle dimissioni rassegnate nell’ambito dei rapporti di lavoro domestico;
  • alle dimissioni / risoluzioni consensuali rese presso le sedi conciliative protette (Direzione Territoriale del Lavoro e accordi in sede sindacale);
  • alle dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice/lavoratore entro i primi 3 anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o in affidamento, dovranno continuare ad essere presentate in modalità cartacea con convalida obbligatoria da acquisire presso la DTL.

Il lavoratore può inoltre decidere, entro 7 giorni dalla trasmissione delle dimissioni telematiche, di revocare le stesse o la risoluzione consensuale. In tali ipotesi, il datore di lavoro riceverà, sempre con modalità telematica, apposita comunicazione di revoca.

Siamo comunque in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali sul nuovo obbligo.

Gli Uffici libri paga  delle Sedi territoriali di Confesercenti rimangono a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per consulenze specifiche in materia.

2016-03-10T11:49:45+01:00 By |news|