Mutui e usura alla luce della sentenza 350/2013 della Corte di Cassazione

Mutui e usura alla luce della sentenza 350/2013 della Corte di Cassazione

La banca deve restituire gli interessi pagati e le rate future sono di solo capitale.
Abbiamo chiesto a Graziano Cavallini consulente del credito di Confesercenti Ferrara, di spiegarci cosa si intende per usura bancaria nei contratti di mutuo.
Comincio chiarendo cosa si intende per usura. Il reato d’usura è sanzionato dall’art. 644 del Codice Penale. La Legge 108/96 (cosiddetta Legge anti Usura), Il Codice Civile, il Testo Unico Bancario (Decreto Legge 385/93 e successive modifiche), la Legge 24/2001 regolano insieme all’art. 644 C.P. l’usura bancaria.
L’art. 644 modificato proprio dalla Legge 108/96 recita: “Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
L’art. 2 comma 4 della Legge 108/96 dice: Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.1
1 la Legge 106/11 ha modificato aumentato della metà con aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di  ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.
L’art. 1 c. 1 della legga 24/2001 dice che: Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
L’art. 1815 del C.C. prevede: Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Per quanto riguarda i mutui è intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 350/13 nella quale ha ribadito che gli interessi sono usurari nel momento in cui essi sono promessi o convenuti a qualsiasi titolo.
Tutte questa norme come si traducono in pratica per i mutui, vediamolo con un caso reale.

  • Mutuo per acquisto abitazione
  • Tipo di tasso: variabile
  • Importo: € 100.000,00
  • Data stipula: 19/10/2005
  • Durata: 20 anni
  • Scadenza ultima rata: 31/10/2025
  • Tasso alla stipula: 3,75%
  • Tasso di mora: parametro+6%= 8,25%
  • Tasso soglia in vigore alla stipula: 5,73%
  • Interessi pagati fino ad Agosto 2014: € 29.000 (dato arrotondato per difetto)
  • Debito residuo € 66.000,00.

Alla data di stipula il tasso contrattuale risulta entro la soglia usura mentre il tasso di mora supera tale soglia. In funzione di quanto riportato in precedenza la banca deve restituire gli interessi ed il nuovo debito residuo è pari ad € 37.000 (66.000-29.000). Siccome le rate future devo essere di solo capitale e l’ultima rata pagata è di € 534,72 la nuova scadenza del mutuo è il 31/05/2020 cioè oltre 5 anni prima.
Conclusione, fate controllare il vostro mutuo perché potreste risparmiare molti soldi.

2014-10-06T11:42:52+02:00 By |news|