NOVITA’ per Agenti e Rappresentanti di Commercio e Agenti di Affari in Mediazione Immobiliare

NOVITA’ per Agenti e Rappresentanti di Commercio e Agenti di Affari in Mediazione Immobiliare

– Non sono più tenuti a pagare la tassa sulle concessioni governative e l’imposta di bollo per l’iscrizione al Registro delle imprese.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con nota del 27.8.2014, che l’iscrizione nel Registro delle Imprese, così come al REA, dei dati relativi ai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di agente di commercio, immobiliarista, commercio all’ingrosso, autoriparazione, impresa di pulizia e facchinaggio non ha natura abilitante all’esercizio di dette attività: conseguentemente, in relazione alle iscrizioni delle attività medesime non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.
Con la stessa nota, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che per le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) inviate alle Camere di Commercio per le attività sopra menzionate non è dovuta l’imposta di bollo, in quanto le stesse sono da considerare come semplici comunicazioni, pertanto non soggette ad imposta.
Per quanto riguarda il primo punto, l’Agenzia ha confermato che il presupposto per l’applicazione della tassa sulle concessioni governative sorge solo nel caso in cui, a seguito dell’inoltro di una SCIA, si proceda all’iscrizione di un soggetto in un albo o elenco avente natura abilitante.
Ricordando come i ruoli o gli elenchi ai quali era obbligatorio iscriversi per chi volesse svolgere le suindicate attività sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle attività medesime, iscrizione che ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti e che non abilita il soggetto ivi iscritto all’esercizio dell’attività, l’Agenzia ha concluso che in relazione alle iscrizioni delle attività in argomento non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.

 

– Termini di ricevibilità dei ricorsi gerarchici impropri avverso i provvedimenti inibitori dell’attività.

Il MISE con la circolare n. 3675/C, del 15 ottobre 2014, con riferimento alle attività di agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, perito ed esperto, spedizioniere, mediatore marittimo, ha fissato i termini di ricevibilità dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti inibitori dell’attività gli interessati (direttamente o per il tramite di un loro legale) presentando ricorso gerarchico improprio al competente ufficio del Ministero dello sviluppo economico.
Per gli interessati che volessero prendere visione dei termini, distinti per tipo di attività, e delle modalità di presentazione, è a disposizione presso la sede Confesercenti di Ferrara la responsabile dell’ufficio Affari Generali – Raffaella Montanini.

2014-10-30T11:14:37+01:00 By |news|