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	<title>agenti e rappresentanti &#8211; Confesercenti Ferrara</title>
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	<description>Sosteniamo, aiutiamo e consolidiamo la piccola e micro impresa</description>
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	<title>agenti e rappresentanti &#8211; Confesercenti Ferrara</title>
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		<title>NOVITA&#8217; per Agenti e Rappresentanti di Commercio e Agenti di Affari in Mediazione Immobiliare</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Confesercenti Ferrara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 10:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[agenti e rappresentanti]]></category>
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		<category><![CDATA[novità per agenti e rappresentanti]]></category>
		<category><![CDATA[ricorsi gerarchici]]></category>
		<category><![CDATA[tassa concessioni governative]]></category>
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					<description><![CDATA[&#8211; Non sono più tenuti a pagare la tassa sulle concessioni governative e l’imposta di bollo per l’iscrizione al Registro delle imprese. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con nota del 27.8.2014,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8211; Non sono più tenuti a pagare </strong><strong>la tassa sulle concessioni governative e l’imposta di bollo per l’iscrizione al Registro delle imprese.</strong></p>
<p>L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con <strong><em>nota del 27.8.2014</em></strong>, che <strong>l’iscrizione nel Registro delle Imprese, così come al REA, </strong>dei dati relativi ai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di<strong> agente di commercio, immobiliarista, commercio all’ingrosso, autoriparazione, impresa di pulizia e facchinaggio </strong>non ha natura abilitante all’esercizio di dette attività: conseguentemente, in relazione alle iscrizioni delle attività medesime <strong>non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.<br />
</strong>Con la stessa nota, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che <strong>per le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA</strong>) inviate alle Camere di Commercio<strong> per le attività sopra menzionate non è dovuta l’imposta di bollo</strong>, in quanto le stesse sono da considerare come semplici comunicazioni, pertanto non soggette ad imposta.<br />
Per quanto riguarda il primo punto, l’Agenzia ha confermato che il presupposto per l’applicazione della tassa sulle concessioni governative sorge solo nel caso in cui, a seguito dell’inoltro di una SCIA, si proceda all’iscrizione di un soggetto in un albo o elenco avente natura abilitante.<br />
Ricordando come i ruoli o gli elenchi ai quali era obbligatorio iscriversi per chi volesse svolgere le suindicate attività sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle attività medesime, iscrizione che ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti e che non abilita il soggetto ivi iscritto all’esercizio dell’attività, <strong>l’Agenzia ha concluso che in relazione alle iscrizioni delle attività in argomento non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>&#8211; Termini di ricevibilità dei ricorsi gerarchici impropri </strong><strong>avverso i provvedimenti inibitori dell’attività.</strong></p>
<p>Il MISE con la <strong>circolare n. 3675/C, del 15 ottobre 2014,</strong> con riferimento alle attività di <strong>agente e rappresentante di commercio</strong>, <strong>agente di affari in mediazione</strong>, <strong>perito ed esperto</strong>, spedizioniere, mediatore marittimo, ha fissato i termini di ricevibilità dei ricorsi gerarchici <strong>avverso i provvedimenti inibitori dell’attività gli interessati (direttamente o per il tramite di un loro legale) presentando ricorso gerarchico improprio al competente ufficio del Ministero dello sviluppo economico.<br />
</strong>Per gli interessati che volessero prendere visione dei termini, distinti per tipo di attività, e delle modalità di presentazione, è a disposizione presso la sede Confesercenti di Ferrara la responsabile dell’ufficio Affari Generali – Raffaella Montanini.</p>
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		<title>SCADENZE DI FINE ANNO</title>
		<link>https://www.confesercentiferrara.it/scadenze-di-fine-anno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Confesercenti Ferrara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 14:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[agenti e rappresentanti]]></category>
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		<category><![CDATA[scadenziario]]></category>
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					<description><![CDATA[AGENTI E RAPPRESENTANTI – Gli agenti e rappresentanti che si avvalgono nell’esercizio della propria attività, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi, possono chiedere, sotto la propria responsabilità,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">AGENTI E RAPPRESENTANTI</span></strong> – Gli agenti e rappresentanti che si avvalgono nell’esercizio della propria attività, <span style="text-decoration: underline;">in via continuativa</span>, dell’opera di dipendenti o di terzi, possono chiedere, sotto la propria responsabilità, l’applicazione della ritenuta sul 20% della base imponibile anziché sul 50% come per tutti gli intermediari (agenti e rappresentanti, procacciatori d’affari, mediatori).<br />
Se l’agente si avvale esclusivamente della prestazione di terzi, <span style="text-decoration: underline;">tale prestazione si considera continuativa qualora l’agente stesso abbia sostenuto costi nei periodi d’imposta precedenti superiori al 30% del totale delle provvigioni imputabili al periodo considerat</span>o.<br />
La richiesta, appositamente predisposta, va inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla ditta mandante entro il 31 dicembre p.v.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">IMPRESE FAMILIARI </span></strong>– L’articolo 230 bis del Codice Civile disciplina l’istituti dell’impresa familiare.<br />
L’atto di costituzione dell’impresa familiare (scrittura privata autenticata o atto pubblico) deve essere redatto con la presenza di un notaio entro il 31 dicembre ed è valido dal 1° gennaio dell’anno successivo. Qualora intervengano variazioni in corso d’anno, è necessario provvedere tempestivamente alla variazione. Si ricorda che i collaboratori dell’impresa familiare devono essere iscritti obbligatoriamente all’INPS e all’INAIL.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">IMU</span></strong> – Entro il 16 dicembre p.v. è dovuta la seconda rata IMU sui beni immobili da parte dei soggetti passivi che sono titolari dei diritti di proprietà, uso, superficie, usufrutto, abitazione, enfiteusi, siano essi persone fisiche, imprenditori individuali, società di persone o di capitali.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">IVA</span></strong> –ricordiamo che l’acconto IVA, come gli anni precedenti, va versato entro il 27 dicembre p.v.</p>
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