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	<title>dichiarazione annuale gas fluorurati &#8211; Confesercenti Ferrara</title>
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	<description>Sosteniamo, aiutiamo e consolidiamo la piccola e micro impresa</description>
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	<title>dichiarazione annuale gas fluorurati &#8211; Confesercenti Ferrara</title>
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		<title>Dichiarazione annuale gas fluorurati. Scadenza 31 maggio.</title>
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		<pubDate>Mon, 05 May 2014 13:24:24 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[dichiarazione annuale gas fluorurati]]></category>
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					<description><![CDATA[E&#8217;confermato che entro il 31 maggio p.v. gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d&#8217;aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217;confermato che <strong>entro il 31 maggio p.v. gli operatori delle applicazioni fisse</strong> di refrigerazione, condizionamento d&#8217;aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti <strong>3 kg o più</strong> di gas fluorurati ad effetto serra, dovranno presentare al Ministero tramite l’ISPRA ai sensi dell’art. 16 commi 1 e 2 DPR n. 43/2012 (Attuazione citato Reg. CE 842/06) la <strong>dichiarazione 2014</strong> <strong>recante le informazioni circa la quantità di emissioni in atmosfera dei predetti f-gas nel corso dell’anno 2013</strong>, sulla base dei dati riportati nel relativo Registro di impianto (sanzione pecuniaria da mille a diecimila euro per i trasgressori).<br />
La Direzione ministeriale, ai fini di tale adempimento annuale, avverte altresì che le <strong>istruzioni</strong> e le FAQ per la compilazione e la trasmissione <strong>on line</strong> della relativa modulistica <strong>sono già accessibili sul sito ISPRA,</strong> unitamente all’<strong>elenco aggiornato </strong>dei gas ad effetto serra da considerare ai fini della dichiarazione 2014, tramite il link <a href="http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas" target="_blank" rel="noopener"><strong>http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas</strong></a></p>
<p><strong>Riepilogando in sintesi</strong>:<br />
<strong> &#8211; deve reputarsi ‘operatore’ a norma citato DPR 43/12 il </strong><strong>proprietario</strong><strong> dell&#8217;apparecchiatura o dell&#8217;impianto (…) qualora “non abbia delegato ad una terza persona l&#8217;effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi”, mentre il predetto quantitativo minimo di gas fluorurati da cui deriva l’onere di dichiarazione (almeno 3 Kg di carica circolante) riguarda a titolo esemplificativo i soli impianti di un certo rilievo, come taluni </strong><strong>condizionatori installati in grandi esercizi commerciali o negli alberghi</strong><strong>;<br />
</strong><strong> &#8211; le tipologie di applicazione fissa coinvolte nell’adempimento sono in particolare la </strong><strong>refrigerazione</strong><strong> (raffreddamento di spazi di immagazzinamento o prodotti sotto la temperatura ambiente, inclusi gli scambiatori di calore industriali), il </strong><strong>condizionamento dell’aria</strong><strong> (raffreddamento e/o controllo della temperatura dell’aria in ambienti confinati mantenendola ad un determinato livello), le </strong><strong>pompe di calore</strong><strong> (estraggono energia dall’ambiente o da una fonte di calore di scarto per fornire calore utile, tipicamente sono apparecchiature ermeticamente sigillate) ed i </strong><strong>sistemi di protezione antincendio</strong><strong> (installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito);<br />
</strong><strong> &#8211; </strong><strong>occorre che i proprietari di dette apparecchiature o sistemi, ne</strong><strong>deleghino il controllo</strong><strong>a ditte appositamente autorizzate</strong><strong>, le quali prenderanno in carico anche l’obbligo di dichiarazione annuale all’ISPRA;<br />
</strong><strong> &#8211; sono </strong><strong>esclusi dal campo di applicazione della dichiarazione</strong><strong> gli impianti di condizionamento dell’aria montati sugli autoveicoli o, più in generale, su tutte le tipologie di mezzi di trasporto; i sistemi di refrigerazione montati su tutte le tipologie di mezzi di trasporto; l’attrezzatura utilizzata per la ricarica degli impianti di condizionamento dell’aria montati sugli autoveicoli; gli estintori portatili (perché tipicamente durante il loro funzionamento sono in movimento); tutte le apparecchiature che utilizzano esclusivamente sostanze refrigeranti o estinguenti diverse dai gas fluorurati ad effetto serra previsti dalla dichiarazione o comunque non contemplate dall’allegato I al Regolamento 842/2006 (es. R-22, CO2, sabbia, ammoniaca, etc.); tutte le apparecchiature contenenti refrigeranti o estinguenti a base di gas fluorurati ad effetto serra che prese individualmente hanno carica complessiva minore di 3 kg;<br />
</strong><strong> &#8211; </strong><strong>il proprietario dell’impianto fisso, o la ditta delegata, dovrà comunicare in particolare all’ISPRA:</strong><strong> i dati identificativi essenziali (operatore, persona di riferimento, sede di installazione), il numero e la tipologia di apparecchiature presenti, il tipo di sostanza, la carica circolante, la quantità di f-gas aggiunta nel 2013, la quantità recuperata/eliminata nel medesimo anno di riferimento ed infine la ragione di tale intervento.<br />
</strong></p>
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