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	<title>fiarc &#8211; Confesercenti Ferrara</title>
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	<description>Sosteniamo, aiutiamo e consolidiamo la piccola e micro impresa</description>
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		<title>NOVITA&#8217; per Agenti e Rappresentanti di Commercio e Agenti di Affari in Mediazione Immobiliare</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Confesercenti Ferrara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 10:14:37 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[agenti e rappresentanti]]></category>
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		<category><![CDATA[ricorsi gerarchici]]></category>
		<category><![CDATA[tassa concessioni governative]]></category>
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					<description><![CDATA[&#8211; Non sono più tenuti a pagare la tassa sulle concessioni governative e l’imposta di bollo per l’iscrizione al Registro delle imprese. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con nota del 27.8.2014,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8211; Non sono più tenuti a pagare </strong><strong>la tassa sulle concessioni governative e l’imposta di bollo per l’iscrizione al Registro delle imprese.</strong></p>
<p>L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con <strong><em>nota del 27.8.2014</em></strong>, che <strong>l’iscrizione nel Registro delle Imprese, così come al REA, </strong>dei dati relativi ai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di<strong> agente di commercio, immobiliarista, commercio all’ingrosso, autoriparazione, impresa di pulizia e facchinaggio </strong>non ha natura abilitante all’esercizio di dette attività: conseguentemente, in relazione alle iscrizioni delle attività medesime <strong>non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.<br />
</strong>Con la stessa nota, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che <strong>per le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA</strong>) inviate alle Camere di Commercio<strong> per le attività sopra menzionate non è dovuta l’imposta di bollo</strong>, in quanto le stesse sono da considerare come semplici comunicazioni, pertanto non soggette ad imposta.<br />
Per quanto riguarda il primo punto, l’Agenzia ha confermato che il presupposto per l’applicazione della tassa sulle concessioni governative sorge solo nel caso in cui, a seguito dell’inoltro di una SCIA, si proceda all’iscrizione di un soggetto in un albo o elenco avente natura abilitante.<br />
Ricordando come i ruoli o gli elenchi ai quali era obbligatorio iscriversi per chi volesse svolgere le suindicate attività sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle attività medesime, iscrizione che ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti e che non abilita il soggetto ivi iscritto all’esercizio dell’attività, <strong>l’Agenzia ha concluso che in relazione alle iscrizioni delle attività in argomento non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>&#8211; Termini di ricevibilità dei ricorsi gerarchici impropri </strong><strong>avverso i provvedimenti inibitori dell’attività.</strong></p>
<p>Il MISE con la <strong>circolare n. 3675/C, del 15 ottobre 2014,</strong> con riferimento alle attività di <strong>agente e rappresentante di commercio</strong>, <strong>agente di affari in mediazione</strong>, <strong>perito ed esperto</strong>, spedizioniere, mediatore marittimo, ha fissato i termini di ricevibilità dei ricorsi gerarchici <strong>avverso i provvedimenti inibitori dell’attività gli interessati (direttamente o per il tramite di un loro legale) presentando ricorso gerarchico improprio al competente ufficio del Ministero dello sviluppo economico.<br />
</strong>Per gli interessati che volessero prendere visione dei termini, distinti per tipo di attività, e delle modalità di presentazione, è a disposizione presso la sede Confesercenti di Ferrara la responsabile dell’ufficio Affari Generali – Raffaella Montanini.</p>
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