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	<title>intesacondominio &#8211; Confesercenti Ferrara</title>
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	<description>Sosteniamo, aiutiamo e consolidiamo la piccola e micro impresa</description>
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		<title>Il 18 giugno entra in vigore la nuova legge di Riforma del Condominio: L. 220 del 11-12-2012.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Confesercenti Ferrara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 07:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[intesacondominio]]></category>
		<category><![CDATA[L. 220]]></category>
		<category><![CDATA[riforma condomini]]></category>
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					<description><![CDATA[Le principali novità, già dalle prossime assemblee, per la nomina o riconferma in carica dell&#8217;Amministratore:  ex Art. 1129 Codice Civile. Nomina, revoca ed obblighi dell&#8217;amministratore  -Quando i condomini sono più...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le principali novità, già dalle prossime assemblee, <strong><span style="text-decoration: underline;">per la nomina o riconferma</span></strong> in carica dell&#8217;Amministratore:<br />
 <strong>ex Art. 1129 Codice Civile. </strong><strong>Nomina, revoca ed obblighi dell&#8217;amministratore<br />
</strong> -Quando i condomini sono più di otto, se l&#8217;assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall&#8217;autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell&#8217;amministratore dimissionario.<br />
<em>(N.B.- la  <span style="text-decoration: underline;">NON</span> nomina o la revoca dell&#8217;Amministratore in carica in un condominio fino a 8 unità, non esenta lo stesso dagli obblighi fiscali, amministrativi, civili e penali in cui dovesse incorrere se non rispettati)<span id="more-1134"></span><br />
</em>&#8211; Contestualmente all&#8217;accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell&#8217;incarico, <strong>l&#8217;amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri</strong> di cui ai numeri 6) e 7) dell&#8217;articolo 1130, <strong>nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all&#8217;amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata<br />
</strong> &#8211; <span style="text-decoration: underline;">L&#8217;assemblea può subordinare la nomina dell&#8217;amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell&#8217;esercizio del mandato</span>.<br />
L&#8217;amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l&#8217;assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all&#8217;importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all&#8217;inizio dei lavori.<br />
<strong>Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l&#8217;indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell&#8217;amministratore</strong>.<br />
<span style="text-decoration: underline;">In mancanza dell&#8217;amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l&#8217;indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell&#8217;amministratore</span>.<br />
&#8211; <strong>L&#8217;amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio</strong>; ciascun condomino, per il tramite dell&#8217;amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Alla cessazione dell&#8217;incarico l&#8217;amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi</span>.<br />
L&#8217;incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L&#8217;assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.<br />
<strong>La revoca dell&#8217;amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall&#8217;assemblea</strong>, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall&#8217;autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell&#8217;articolo 1131, <strong>se non rende il conto della gestione</strong>, ovvero in caso di gravi irregolarità. <strong>Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali</strong> o <strong>di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) dell&#8217;undicesimo comma, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell&#8217;assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all&#8217;amministratore</strong>. <span style="text-decoration: underline;">In caso di mancata revoca da parte dell&#8217;assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all&#8217;autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell&#8217;amministratore revocato</span>.</p>
<p><strong>Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:<br />
</strong><strong>1)</strong> l&#8217;omessa convocazione dell&#8217;assemblea per l&#8217;approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l&#8217;assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;<br />
<strong>2)</strong> la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell&#8217;assemblea;<br />
<strong>3)</strong> la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;<br />
<strong>4)</strong> la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell&#8217;amministratore o di altri condomini;<br />
<strong>5)</strong> l&#8217;aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;<br />
<strong>6)</strong> qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l&#8217;aver omesso di curare diligentemente l&#8217;azione e la conseguente esecuzione coattiva;<br />
<strong>7)</strong> l&#8217;inottemperanza agli obblighi di cui all&#8217;articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);<br />
<strong>8)</strong> <span style="text-decoration: underline;">l&#8217;omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo</span>;<br />
In caso di revoca da parte dell&#8217;autorità giudiziaria, l&#8217;assemblea non può nominare nuovamente l&#8217;amministratore revocato.<br />
<strong><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;amministratore, all&#8217;atto dell&#8217;accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l&#8217;importo dovuto a titolo di compenso per l&#8217;attività svolta</span></strong>. </p>
<p>per info: <strong><a href="mailto:intesacondominio@tiscali.it">intesacondominio@tiscali.it</a></strong></p>
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