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	<title>mutui e usura &#8211; Confesercenti Ferrara</title>
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		<title>Mutui e usura alla luce della sentenza 350/2013 della Corte di Cassazione</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 09:42:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[La banca deve restituire gli interessi pagati e le rate future sono di solo capitale. Abbiamo chiesto a Graziano Cavallini consulente del credito di Confesercenti Ferrara, di spiegarci cosa si...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La banca deve restituire gli interessi pagati e le rate future sono di solo capitale.<br />
Abbiamo chiesto a Graziano Cavallini consulente del credito di Confesercenti Ferrara, di spiegarci cosa si intende per usura bancaria nei contratti di mutuo.<br />
Comincio chiarendo cosa si intende per usura. Il reato d&#8217;usura è sanzionato dall&#8217;art. 644 del Codice Penale. La Legge 108/96 (cosiddetta Legge anti Usura), Il Codice Civile, il Testo Unico Bancario (Decreto Legge 385/93 e successive modifiche), la Legge 24/2001 regolano insieme all&#8217;art. 644 C.P. l&#8217;usura bancaria.<br />
<strong>L&#8217;art. 644 modificato proprio dalla Legge 108/96 recita</strong>: &#8220;Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.<span id="more-1603"></span><br />
<strong>La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.<br />
</strong><strong>Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.<br />
</strong><strong>L&#8217;art. 2 comma 4 della Legge 108/96 dice</strong>: Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.<sup>1<br />
</sup><sup>1</sup> <strong>la Legge 106/11</strong> ha modificato aumentato della metà con aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di  ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.<br />
<strong>L&#8217;art. 1 c. 1 della legga 24/2001 dice che</strong>: Ai fini dell&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 644 del codice penale e dell&#8217;articolo 1815, secondo comma, del codice civile, <strong>si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.<br />
</strong><strong>L&#8217;art. 1815 del C.C. prevede</strong>: Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. <strong>Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.<br />
</strong>Per quanto riguarda i mutui è intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 350/13 nella quale ha ribadito che gli interessi sono usurari nel momento in cui essi sono promessi o convenuti a qualsiasi titolo.<br />
Tutte questa norme come si traducono in pratica per i mutui, vediamolo con un caso reale.<!--more--><!--more--><!--more--><!--more--><!--more--><!--more--><!--more--><!--more--><!--more--><!--more--><!--more--><!--more--><!--more--><!--more--></p>
<ul>
<li>Mutuo per acquisto abitazione</li>
<li>Tipo di tasso: variabile</li>
<li>Importo: € 100.000,00</li>
<li>Data stipula: 19/10/2005</li>
<li>Durata: 20 anni</li>
<li>Scadenza ultima rata: 31/10/2025</li>
<li>Tasso alla stipula: 3,75%</li>
<li>Tasso di mora: parametro+6%= 8,25%</li>
<li>Tasso soglia in vigore alla stipula: 5,73%</li>
<li>Interessi pagati fino ad Agosto 2014: € 29.000 (dato arrotondato per difetto)</li>
<li>Debito residuo € 66.000,00.</li>
</ul>
<p>Alla data di stipula il tasso contrattuale risulta entro la soglia usura mentre <strong>il tasso di mora supera tale soglia</strong>. In funzione di quanto riportato in precedenza <strong>la banca deve restituire gli interessi</strong> ed il nuovo debito residuo è pari ad € 37.000 (66.000-29.000). Siccome le rate future devo essere di solo capitale e l&#8217;ultima rata pagata è di € 534,72 la nuova scadenza del mutuo è il 31/05/2020 cioè oltre 5 anni prima.<br />
Conclusione, fate controllare il vostro mutuo perché potreste risparmiare molti soldi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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