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	<title>VEICOLI IN COMODATO &#8211; Confesercenti Ferrara</title>
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	<description>Sosteniamo, aiutiamo e consolidiamo la piccola e micro impresa</description>
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		<title>Veicoli in comodato (anche aziendali) obbligo di comunicazione</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 08:57:23 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[COMODATO VEICOLI]]></category>
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					<description><![CDATA[Una particolare disposizione del Codice della strada prevede per i soggetti che utilizzano &#8220;abitualmente&#8221; veicoli di terzi l&#8217;obbligo di comunicare alla Motorizzazione Civile la variazione del possesso del mezzo. Illustriamo...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una particolare disposizione del Codice della strada prevede per i soggetti che utilizzano &#8220;abitualmente&#8221; veicoli di terzi l&#8217;obbligo di comunicare alla Motorizzazione Civile la <em>variazione del possesso del mezzo</em>.<br />
Illustriamo in generale la problematica che ci può riguardare.<br />
Innanzitutto <strong>la decorrenza dell’obbligo, fissata a partire dal prossimo </strong><strong>3 novembre</strong>, riguarda:</p>
<p>&#8211; i casi di utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti e</p>
<p>&#8211; i casi di comodato,</p>
<p>per un periodo superiore a 30 giorni.<span id="more-1659"></span><br />
L’obbligo di “tempestiva” comunicazione riguarda gli atti posti in essere da tale data e la sanzione prevista è pari a 705 euro più il ritiro della carta di circolazione.<br />
Per gli atti posti in essere fino al prossimo 2 novembre 2014, invece, l&#8217;eventuale omissione della comunicazione non sarà sanzionabile.<br />
Gli atti (&#8230;.) che comportino la disponibilità del veicolo (anche non aziendale) per un periodo superiore ai 30 giorni in favore di un soggetto diverso dall&#8217;intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento, sono dichiarati <em>dall’utilizzatore</em> al Dipartimento per i trasporti, la navigazione&#8230; al fine dell&#8217;annotazione sulla carta di circolazione.<br />
L’utilizzatore ha quindi l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione gli eventi che comportino variazioni della disponibilità del veicolo &#8211; per più di 30 giorni &#8211; in favore di soggetti diversi dall’intestatario, e richiedere in tal modo l’aggiornamento della carta di circolazione.<br />
Le agenzia di &#8220;autopratiche&#8221; possono ovviamente provvedere al corretto svolgimento dei suddetti obblighi e adempimenti, ma chiariamo meglio.<br />
<strong>Soggetti obbligati alla comunicazione</strong> (fra gli altri) sono:<br />
<strong>il comodatario</strong> (che ha ricevuto il veicolo in comodato), <strong>il locatario</strong> o sublocatario, in caso di locazione senza conducente, <strong>l&#8217;erede</strong>, e l’utilizzatore in caso di contratto “rent to buy”.<br />
E’ comunque possibile, con delega scritta del soggetto obbligato, che gli obblighi previsti siano adempiuti dall’intestatario del veicolo utilizzando gli appositi modelli previsti.<br />
<strong>Per quanto riguarda il comodato, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione:</strong></p>
<p>&#8211; i familiari &#8220;conviventi&#8221; e<br />
&#8211; i veicoli di esercenti autotrasporto, ovvero i rimorchi con peso sup. a 3,5 t.</p>
<p><strong>Veicolo intestato soggetto deceduto </strong>= in attesa della successione &#8211; se utilizzato per più di gg. 30 <strong>l&#8217;erede utilizzatore</strong> dovrà richiedere un &#8220;tagliando di aggiornamento&#8221; con &#8220;Intestazione temporanea a nome dell&#8217;erede&#8230;&#8221;<br />
<strong>Veicoli aziendali</strong> = la comunicazione deve essere fatta per i mezzi dati in comodato per più di 30 giorni ai dipendenti, ma si ritiene comunque debba essere fatta anche per i mezzi dati ad amministratori, soci e collaboratori.</p>
<p>NB = TUTTI gli obblighi in esame decorrono dagli atti posti in essere a partire dal <strong>03/11/14</strong>.</p>
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