BONUS ENERGETICI “LUCE E GAS”

BONUS ENERGETICI “LUCE E GAS”

Prosegue l’attività dello “Sportello Energia” della Confesercenti

Dopo aver chiuso i conteggi relativi al bonus del 2° trimestre 2022 su luce e gas per le aziende con contatori con una potenza disponibile superiore ai 16.5 KWh, che hanno prodotto crediti d’imposta per 25.000 euro di energia e 5.000 euro di gas, segnaliamo che presso la sede provinciale della Confesercenti in Via Darsena 178 a Ferrara, continua la sua attività lo “Sportello Energia”, per fornire agli interessati le necessarie informazioni per l’adesione al servizio relativo ai conteggi per il calcolo dei bonus energetici su Luce e Gas, o più precisamente i crediti d’imposta relativi al 3° e 4° trimestre 2022, “spendibili” tramite F24 in compensazione entro il 30.09.2023.

Le principali novità dei bonus del 3° e 4° trimestre 2022 riguardano

  • Estensione alle aziende con un contatore avente potenza disponibile superiore ai 4,5 KWh
  • L’incremento della percentuale del credito d’imposta che per l’energia elettrica passa dal 15 al 25% e per il gas dal 25 al 40%
  • Possibilità di calcolo semplificato dei crediti
Per informazioni, costi e adesione al servizio dello “Sportello Energia”, invitiamo gli interessati a contattare Michele ROSATI al n. 348 4429618.

La raccolta delle bollette, necessarie per effettuare il calcolo dei bonus energetici, per le aziende con servizio di contabilità presso di noi sarà ns. cura predisporla, ad eccezione delle aziende che si riforniscono da Enel Energia la quale non mette a disposizione la copia di cortesia ma soltanto la fattura elettronica non idonea per i conteggi da eseguire.

Per coloro che non hanno il servizio di contabilità presso di noi la documentazione necessaria è la seguente:

BONUS LUCE

  • Fatture, in copia di cortesia e non in formato elettronico, a conguaglio e non in acconto, per competenza, quindi che contengono i consumi fatturati da luglio a dicembre del2° e 3° trimestre del 2019 e 2022.

BONUS GAS

  • Fatture, in copia di cortesia e non in formato elettronico, a conguaglio e non in acconto, per competenza, quindi che contengono i consumi fatturati da luglio a dicembre del 2° e 3° trimestre del solo anno 2022, essendo il confronto con il 2019 basato su medie di riferimento a carattere nazionale ed abbondantemente già superiori al 30% richiesto.
2023-02-17T12:32:32+01:00 By |news|