Emilia-Romagna in Zona Rossa: ecco le restrizioni in vigore da lunedì 15 marzo

Emilia-Romagna in Zona Rossa: ecco le restrizioni in vigore da lunedì 15 marzo

Le misure restrittive previste per la zona rossa, che in Emilia Romagna scatterà lunedì 15 marzo per effetto dell’Ordinanza del Ministro Speranza, sono state ridefinite dal primo Dpcm firmato dal Presidente Draghi, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, e modificate dal Decreto Legge emanato il 12 marzo, dal Governo e che sarà in vigore dal 15 marzo al 6 aprile 2021.

Rivediamo le principali limitazioni previste in Zona rossa

Spostamenti:In zona rossa non si può uscire di casa se non per andare a fare la spesa, buttare la spazzatura, andare a correre o fare una passeggiata attorno a casa anche con i propri figli, portare fuori il cane nei pressi della propria abitazione, raggiungere il luogo di culto più vicino, andare a comprare il giornale. Non si può uscire dal proprio comune o dalla propria regione se non per lavoro, urgenza o salute. Rimangono valide le eccezioni quelle relative all’assistenza a persone anziane non autosufficienti, figli minori o attività di volontariato nell’ambito del Servizio civile nazionale, per la gestione dell’epidemia in corso, per l’addestramento di unità cinofile o per l’assistenza agli animali. Anche gli atti notarili di compravendita di una casa rientrano tra le ragioni valide per spostarsi tra regioni. Se non vietato da ordinanze locali e se ci si è trasferiti nella seconda casa, sia essa di proprietà o affittata, vi si può rientrare dopo il lavoro anche fuori regione, una famiglia alla volta. Altri spostamenti verso seconde case possono riguardare solo lavori di somma urgenza, tipo un allagamento. Lo svolgimento di visite turistiche guidate non è consentito in area rossa. Si può andare in auto, per necessità, con persone non conviventi indossando tutti la mascherina: il guidatore e due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori.

Commercio al dettaglio: chiusura al pubblico, salvo che per le rivendite di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e altri beni di prima necessità. Mercati  chiusi, salvo che per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e floro-vivaistici.  Restano inoltre chiusi, nei giorni prefestivi e festivi, gli esercizi commerciali all’interno dei mercati chiusi e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie e altre attività simili possono effettuare consegne a domicilio, nonché l’asporto nella fascia oraria 5-22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (per i bar – ossia i pubblici esercizi con codice ATECO prevalente 56.3, l’asporto è consentito solo nella fascia oraria 5-18).
Non è consentito il consumo sul posto salvo che per quelle attività site nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nonché per l’attività di mense e catering continuativo su base contrattuale e con riferimento agli esercizi situati nelle strutture ricettive, a favore dei rispettivi alloggiati e a qualunque ora. Si possono prendere bevande da asporto da enoteche e vinerie fino alle 22.

Servizi alla persona: obbligo di chiusura per barbieri, parrucchieri e centri estetici, restano aperte al pubblico tintorie, lavanderie e pompe funebri.

Istituti scolastici e per l’infanzia: sospesa la didattica in presenza in istituzione scolastiche primarie e secondarie di primo e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado, negli istituti tecnici superiori e nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (salvo che per la necessità di svolgere attività di laboratorio ovvero a favore dei disabili), nonché sospensione dei servizi socio-educativi per l’infanzia, salvo che per i minori fino a 36 mesi.

Le Strutture ricettive sono aperte.

Agenzie viaggi:  Attività non sospese, ferme restando le cautela in ordine agli spostamenti fuori dal Comune, da valutare alla luce dell’esigenza di viaggio.

Agenzie immobiliari: Attività non sospese, ferme restando le cautela in ordine agli spostamenti fuori dal Comune, da valutare alla luce dell’esigenza immobiliare del cliente.

Servizi bancari e finanziari: aperti.

Attività professionali: consentite.

Sale slot, bingo e scommesse, slot machine: obbligo di chiusura delle sale dedicate, nonché delle slot machine o degli analoghi dispositivi elettronici collocati all’interno di pubblici esercizi, attività commerciali e rivendite di monopoli.

Discoteche e sale da ballo restano chiuse.

Per Fiere, sagre e manifestazioni fieristiche in strutturavige l’obbligo sospensione attività.

Parchi tematici e di divertimento: obbligo sospensione attività.

Centri culturali, sociali e circoli ricreativi: obbligo sospensione attività.

Feste: vietate in luoghi al chiuso e all’aperto, anche se conseguenti a cerimonie civili e/o religiose.

Spettacoli aperti al pubblico: sospesi sia quelli al chiuso (anche in teatri, sale concerto e cinematografiche) che all’aperto.

Palestre, piscine, centri benessere e termali: obbligo sospensione attività, salvo che per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Convegni, congressi e altri eventi: sospesi, salvo che se svolti con modalità a distanza

Impianti sciistici: chiusi, salvo che per attività agonistica autorizzata.

Musei e altri istituti e luoghi della cultura: attività sospesa, salvo che per quella di biblioteche e archivi su prenotazione.

Per quanto riguarda le passeggiate e l’attività sportiva ricordiamo che si può svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione con obbligo di mascherina. Si può svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Nel Decreto del Governo si stabilisce poi la zona rossa nazionale nel periodo Pasquale, da sabato 3 a lunedì 5 aprile, prevedendo però una deroga riguardo agli spostamenti che saranno consentiti una sola volta al giorno all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata. Il limite massimo, anche in questo caso, è di massimo due persone non conviventi, esclusi gli under 14.

Per effetto di quest’ultimo provvedimento in tutta Italia da lunedì 15 marzo scompare la fascia gialla (spostamento automatico in zona arancione), vengono inasprite le misure che determinano il passaggio dall’arancione al rosso (250 casi su 100mila abitanti) e i presidenti di Regione potranno istituire zone rosse o anche misure più restrittive “nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti” e “nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave”.

Restano, inoltre, in vigore le disposizioni anti-Covid già in essere, tra cui quelle concernenti:

Cartellonistica da esporre presso i locali delle attività economiche

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Distanziamento interpersonale

Obbligo di permanenza domiciliare per i soggetti con febbre superiore ai 37,5 gradi centigradi

Protocollo di regolamentazione delle misure anti-COVID19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020

Schede tecniche per le attività ancora consentite relative ai singoli settori di attività riportate nel vigente DPCM

2021-03-15T11:35:58+01:00 By |news|