Esoneri Dall’obbligo Di Memorizzazione E Trasmissione Telematica Dei Corrispettivi

Esoneri Dall’obbligo Di Memorizzazione E Trasmissione Telematica Dei Corrispettivi

Come è noto, a decorrere dall’ 1.7.2019 i commercianti al minuto e soggetti ad essi assimilati, con Volume d’affari complessivo superiore a 400.000,00 sono tenuti all’invio telematico all’Agenzia Entrate dei corrispettivi.
L’Agenzia Entrate ha demandato a un Decreto MEF l’individuazione di eventuali specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in base all’attività esercitata.
A seguito di un incontro con le Associazioni di categoria, lo scorso 18 maggio, è stato pubblicato in G.U. il provvedimento nel quale sono state individuate le fattispecie di esonero dall’adempimento sopraddetto.
Si evidenzia che, in fase di prima applicazione, gli esoneri sono da considerarsi transitori e non definitiviovvero valevoli fino al 31.12.2019. 
In particolare l’art. 1 stabilisce che, pur superando il limite di 400000,00,  il nuovo obbligo NON si applica ed è rimandato all’ 1.1.2020:

  • alle operazioni già esonerate dall’emissione di scontrino o  ricevuta fiscale  a prescindere dal Volume d’affari; è un lunghissimo elenco di cui all’art. 2 del DPR 696/96 tra cui troviamo tabaccai, giornalai, carburanti ecc., somministrazioni in mense aziendali, ecc.
  • alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate del punto precedente. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi non sono superiori all’1% del Volume d’affari complessivo dell’anno 2018. Dette operazioni “marginali” esonerate dall’invio telematico di corrispettivi, devono continuare ad essere certificate/documentate da scontrino/ricevuta fiscale.
A titolo esemplificativo, rientrano tra i soggetti ESCLUSI temporaneamente dal nuovo obbligo:
  • I commercianti al dettaglio di prodotti del tabacco e generi di monopolio se la parte di cessione di beni quali dolciumi, prestazioni di fotocopiatura ecc, non raggiunge l’1% del Volume d’affari complessivo;
  • Gli esercenti distributori di carburanti se la parte di prestazioni di servizio quali lavaggio auto, accessori, non raggiunge l’1% del Volume d’affari complessivo;
  • Gli esercenti di giornali, riviste e periodici se la parte di cessione di beni,  quali dolciumi o altri prodotti, non raggiunge l’1% del Volume d’affari complessivo.

Gli Uffici operativi sono a disposizione per verificare le situazioni specifiche.

2019-05-28T12:23:56+02:00 By |news|