La Legge di Stabilità 2015

La Legge di Stabilità 2015

legge_stabilitaLe principali novità

Bonus € 80,00 (c. 11-15)
Il bonus di € 80,00 diventa definitivo.
Ne potranno usufruire i lavoratori dipendenti e/o assimilati con un reddito compreso fra € 8.145,00 e € 24.000,00 e secondo un’apposita scaletta per redditi fra € 24.000,00 e € 26.000,00.
Sono escluse dal calcolo del reddito: il TFR in busta paga, la prima casa e quanto percepito per incremento di produttività.

Buoni pasto (c. 16-17)
È elevato a € 7,00 il testo di esenzione previsto per l’uso del ticket restaurant ora di € 5,29.
Riguarda sole le forme di ticket elettroniche ed entra in vigore il 1° luglio 2015.

Durc (c. 18)
Al fine del pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione verso i fornitori privati la regolarità contributiva del cedente del credito è attestata dal Durc.

Irap (c. 20-21)
Dal 2015 diventa integralmente deducibile dalla base imponibile IRAP di imprese e professionisti, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato. Ai contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, viene attribuito, dal 2015, un credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda utilizzabile in compensazione F24. Dal 2014 l’IRAP ritorna al 3,9%.
Il calcolo dell’IRAP deducibile dall’IRES si effettua al netta della nuova deduzione.

Tfr (c. 26-34)
A partire dal periodo di paga dal 1 marzo 2015 e sino al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato (escluso i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo), che hanno almeno 6 mesi di anzianità lavorativa con il medesimo datore di lavoro, possono richiedere la quota di tfr maturata tramite liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione, che verrà assoggettata a tassazione ordinaria.
I datori di lavoro con meno di 50 addetti possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia Inps presentando richiesta di finanziamento ad una delle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono all’accordo quadro da stipulare fra Ministeri del Lavoro e dell’Economia e Finanze a tassi programmati.

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo (c. 35-36)
Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per importi non inferiori a € 30.000,00/anno, è riconosciuto un credito d’imposta entro il termine del 31 dicembre 2019.

Patent box (c. 37-45)
Ai redditi derivanti dall’utilizzo di opere d’ingegno, brevetti industriali, marche d’impresa, ecc., è applicabile un regime opzionale di tassazione agevolata per i prossimi 5 anni.

Ecobonus e ristrutturazioni edilizie (c. 47)
Confermati il credito d’imposta per i lavori di recupero abitativo e di efficientamento energetico al 50% e al 65% e l’incentivo 65% per i lavori di prevenzione antisismica. Detrazione anche per le schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili. Confermato anche il bonus mobili.

Regime forfetario dei minimi (c. 54-89)
Il nuovo regime forfetario dei minimi applicabile alle persone fisiche (ditte individuali, imprese familiari e professionisti) con partita iva autonoma e più precisamente: dai € 15.000,00 per attività professionali ed intermediari del commercio ai € 40.000,00 per i commercianti all’ingrosso e al dettaglio indipendentemente dall’età anagrafica e dal numero di anni che si esercita l’attività, ma con alcuni limiti relativi a spese per lavoratori dipendenti, collaboratori e assimilati (non superiori a € 5.000,00), beni strumentali non superiori a € 20.000,00. Il reddito viene calcolato per cassa e rimangono detraibili i contributi previdenziali pagati.
Le percentuali di redditività sono variabili a seconda dell’attività esercitata, ma l’imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per la “nuova imprenditoria giovanile”.
Ai fini previdenziali, i contributi si calcolano sul reddito definito a forfait e non si applica il minimale Inps per artigiani e commercianti.
Non debbono tenere la contabilità, calcolare e versare l’Iva, se a debito, ma numerare e conservare le fatture ricevute e certificare i corrispettivi.

Bonus assunzioni (c. 118-124)
Per le assunzioni a tempo indeterminato (escluso apprendisti e domestici) effettuate entro la fine del 2015, le aziende avranno 3 anni di esonero dai contributi sino ad un massimo di € 8.060,00 per anno. La suddetta agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni.

Bonus bebè (c. 125-129)
Per incentivare le natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 è riconosciuto, fino al compimento del terzo anno di età o di ingresso in famiglia un assegno di € 960,00 annui, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.
L’importo è raddoppiato se il valore dell’Isee non supera i € 7.000,00 annui. L’importo sarà erogato dall’Inps su richiesta dell’interessato.

Famiglie numerose (c. 130-131)
Alle famiglie con 4 o più figli minori sono riconosciuti buoni per il mantenimento dei figli tramite la corresponsione di buoni per l’acquisto di beni o servizi in presenza di un valore dell’Isee non superiore a € 8.500,00 annui.

Erogazioni liberali a Onlus (c. 137-138)
Sono detraibili le erogazioni liberali effettuate alle Onlus fino a € 30.000,00 annui.

Versamenti ai partiti (c. 141)
I versamenti effettuai dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in favore dei partiti politici continuano ad assumere natura di erogazione liberale ai fini della detraibilità delle imposte sui redditi.

Cinque per mille (c. 154)
Per perseguire l’obiettivo di maggior trasparenza sull’uso delle somme, sono state definite nuove procedure per la rendicontazione delle somme erogate per il regime del cinque per mille.

Disabili (c. 166)
All’Inps spetta il reinserimento e l’integrazione lavorativa di persone disabili.

Codice a barre (c. 185)
Slitta al 31/12/2015 l’obbligo di tracciare vendite e rese di quotidiani periodici attraverso la lettura del codice a barre.

Accise (c. 234)
Ripristinato fino al 2018 il 100% delle agevolazioni sulle accise per gli autotrasportatori.

Imu (c. 243-245)
Conferma delle indicazioni già applicate ai fini del calcolo dell’Imu su beni strumentali ancorati al suolo in attesa della forma del catasto.

Autotrasporto (c. 247)
Abolita dal 1 gennaio 2015 la scheda di trasporto per l’autotrasporto di cose per conto di terzi e definite nuove disposizioni.

Canone Rai (c. 293)
Per il 2015 resta fissato l’importo in € 113,50.

Risparmi Inps (c. 301-305)
Soppresse le prestazioni economiche accessorie di Inps e Inail per le cure termali dal 1 gennaio 2016.
Definito nel giorno 10 dicembre il termine di pagamento delle pensioni Inps e rendite Inail, anche se l’Inps ha stabilito di continuare a pagare nel rispetto dei termini precedentemente stabiliti.

Patronati (c. 309-312)
Meno 35 milioni stanziati per l’anno 2015 a favore dei patronati.
I patronati stessi possono svolgere nuove attività di assistenza e consulenza.

Isee (c. 314)
Le informazioni Isee possono essere utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per l’analisi del rischio evasione, ai fine della dichiarazione unica sostitutiva nonché in sede di controllo della veridicità dei dati contenuti nella stessa dichiarazione.

Garanzia Giovani (c. 429)
Possibilità per le città metropolitane e le province che continuano ad esercitare le funzioni e i compiti in materia di servizi per l’impiego di finanziare i rapporti di lavoro necessari per consentire anche l’attivazione della cosiddetta “garanzia per i giovani”.

Fondi pensione (c. 621-625)
Il risultato netto è tassato al 20%. I redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi tfr scontano un’imposta sostitutiva del 20%.

Terreni e partecipazioni (c. 626-627)
Viene riaperto il termine per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e per i terreni agricoli ed edificabili ai fini della determinazione delle plusvalenze rientranti nei redditi diversi per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. Il nuovo termine è il 30 giugno 2015 con riferimenti al valore corrente al 1 gennaio 2015. Le aliquote sono aumentate al 4% per le partecipazioni non qualificate e all’8% per quelle qualificate ed i terreni.

Reverse charge e split payment (c. 629-633)
Saranno soggette ad inversione contabile anche le prestazioni di servizi di pulizia, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. E per alcune di queste in edilizia erano già comprese, ma solo se fornite da subappaltatori, mentre ora riguardano tutti. Inoltre il reverse charge si applica sulle cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto rivenditore.
Per le cessioni nei confronti dei supermercati, ipermercati e discount, è una novità invece l’applicazione del regime dello split payment che riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti dello Stato, di enti pubblici territoriali (es. Comuni), Camere di Commercio, Aziende Sanitarie e simili. L’Iva segue criteri ordinari, ma l’imposta viene versata dall’ente pubblico direttamente allo Stato.
In caso di mancato rilascio delle misure in deroga, da parte del Consiglio dell’Unione Europea, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 giugno 2015, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l’aliquota sull’accisa del gasolio per autotrazione, sono aumentate in misura da determinare maggiori entrate nette stabilite.

Adempimenti volontari dei contribuenti (c. 634.641)
Per consentire al contribuenti di evitare errori ed omissioni e di rimediare autonomamente a quelli commessi, l’Agenzia delle Entrate indicherà elementi ed informazioni utili ad una valutazione della correttezza dei ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione.
Verranno, altresì, forniti elementi di stima ai fini del corretto adempimento degli obblighi tributari, tenendo conto dei dati in possesso dell’amministrazione relativi ai beni acquisiti o posseduti. Il contribuente potrà rettificare la propria dichiarazione (Iva, Irap, redditi) fino al termine della decadenza del potere di accertamento del fisco. Sono previste sanzioni minori. Il ravvedimento potrà essere adottato anche se c’è già stata la constatazione della violazione e se siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
Sono stati inoltre eliminati alcuni istituti deflativi del contenzioso. Le suddette disposizioni saranno applicate dal 1 gennaio 2016.
Dal 2016, l’Iva per l’anno 2015, viene eliminato l’obbligo della dichiarazione unificata e la dichiarazione iva deve essere presentata entro il mese di febbraio. Viene abrogata la comunicazione annuale dati iva.

Proroga riscossione enti locali (c. 641)
Le società agenti della riscossione potranno effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione per le entrate dei Comuni fino al 30 giugno 2015.

Il gioco (c. 643-651)
Una vera e propria rivoluzione per il mondo del gioco con la previsione di drenare dal mercato oltre 1 miliardo. Sanatoria per tutti quei soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro senza però essere collegati al totalizzatore nazionale.
Si aumentano le sanzioni e si definiscono le procedure per la chiusura dell’esercizio con norme più restrittive.
Sono inoltre state inasprite le sanzioni previste per le slot machine scollegate dalla rete legale e i totem-terminali irregolari che consentono di giocare online sui siti non autorizzati presenti nei pubblici esercizi.

Lotto (c. 653-654)
L’aggio per viene fissato al 6% della raccolta (sino ad oggi 6,36%).

Enti non commerciali (c. 655-656)
La parte di utili percepiti che non concorrono alla formazione di reddito imponibile si riduce dal 95% al 22,26%.
Per l’anno 2014 viene riconosciuto un credito d’imposta da usare in compensazione nel triennio 2016-2018.

Ritenuta su ristrutturazioni (c. 657)
Passa dal 4% all’8% la ritenuta che devono operare le banche e le poste sui bonifici del 50% e del 65% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o risparmio energetico.

Emilia: sisma (c. 661-664)
I fabbricati distrutti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 od oggetto di ordinanze sindacali sono esenti da Imu fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli stessi e comunque non oltre il 30 giugno 2015.

Auto ultraventennali senza esenzione dal bollo (c. 666)
Viene cancellata l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per le auto ultraventennali.

E-book (c. 667)
L’aliquota Iva del 4% può essere applicata sulle pubblicazioni e-book identificate dal codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Tasi (c. 679)
Confermato anche per il 2015 il livello massimo della Tasi: l’aliquota massimo del tributo non potrà superare il 2,5‰.

Imu (c. 692-693)
Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione anche parziale, l’Imu relativa al 2014 può essere versata entro il 26 gennaio 2015.

Pensioni (c. 707-708)
Sono definiti nuovi criteri di liquidazione delle pensioni anche a quelle con effetto dal 1 gennaio 2015.

Associazioni sportive (c. 710)
Possibilità per le società sportive dilettantistiche di beneficiare di un nuovo piano di dilazione delle somme dovute a seguito di accertamenti o controlli se decadute da una precedente rateizzazione.

Pellet (c. 711-712)
Aumenta dal 10% al 22% l’aliquota iva applicabile alle cessioni del prodotto pellet di legno.

Tracciabilità enti ed associazioni (c. 713)
Viene elevato da € 516,46 a € 1.000,00 il limite per la tracciabilità dei pagamenti degli enti ed associazioni.

Cuneo fiscale (c. 715)
La norma azzera la dotazione riguardante il fondo destinato a benefici economici a favore di lavoratori dipendenti per l’applicazione del cuneo fiscale.

Iva (c. 718-719)
Le aliquote Iva del 10% e del 22% saranno aumentate di due punti percentuali dal 1 gennaio 2016 e di un punto dal 1 gennaio 2017. L’aliquota del 22% sarà aumentata di 0,5% punti percentuali dal 1 gennaio 2018 se non sarà rispettata la clausola di salvaguardia.

2015-01-16T11:25:17+01:00 By |news|