LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE CON LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LIQUIDITA’

LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE CON LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LIQUIDITA’

Rivisti parametri e durata dei prestiti garantiti e un allargamento dell’uso dell’autocertificazione. E anche la norma sulla responsabilità dei datori in caso di contagio. Queste le novità principali del dl sulla liquidità alle imprese dopo il passaggio parlamentare.

ARRIVA NORMA SU RESPONSABILITÀ DATORI SU CONTAGI 
Arrivato un intervento in materia di responsabilità dei datori in caso di contagio. La previsione stabilisce che “ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo” di tutela delle condizioni di lavoro stabilite dal Codice civile “mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro”, sottoscritto da Governo e parti sociali. Si stabilisce ancora che “qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

PIÙ TEMPO E RISORSE PER PRESTITI GARANTITI 
Più tempo per la restituzione dei piccoli prestiti alle imprese e più alto il tetto del finanziamento massimo. I
 finanziamenti massimi garantiti al 100% dal Fondo di garanzia pmi passano da 25mila a 30mila euro; il tempo di rientro sale da 6 a 10 anni. In relazione a quanto sopra, viene data possibilità ai soggetti beneficiari di chiedere un adeguamento dei finanziamenti già concessi alle nuove condizioni di durata e di importo (lettera m-bis).  Più tempo anche per i finanziamenti da 25mila a 800mila euro, garantiti all’80% dal Mcc. In questo caso gli anni di rientro possono arrivare a 30. Si è poi stabilito che dalle garanzie sono escluse le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, che sono controllate direttamente o indirettamente, da una società residente in un Paese o un territorio non cooperativo a fini fiscali, i cosiddetti paradisi fiscali. Rivisti poi gli ambiti di utilizzo, visto che il finanziamento garantito potrà essere impiegato anche per i costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda. Allo stesso tempo, però, il finanziamento deve essere destinato, in misura non superiore al 20% dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile a causa dell’epidemia o delle misure per il suo contenimento, a condizione che l’impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata, con autocertificazione dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. Nel caso di garanzia diretta del Fondo, è applicato al finanziamento un tasso di interesse, e, nel caso di riassicurazione, un premio complessivo di garanzia che tiene conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione e, comunque, il tasso o il premio non deve essere superiore al tasso di rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%, come stabilito in commissione. Inoltre, è stata estesa la copertura pubblica ai crediti che le imprese cedono a società di factoring e l’accesso alle garanzie statali per chi ha appena affittato un’azienda e ha calcolato i ricavi in base agli anni precedenti. Infine si è stabilito che anche i professionisti organizzati in studi associati, gli agenti di assicurazione, i subagenti e i broker potranno accedere ai prestiti garantiti dal Fondo di garanzia centrale per le pmi. L’effettiva entrata in vigore di alcune modifiche apportate all’art. 13 (quali ad esempio l’allungamento della durata del finanziamento e l’aumento dell’importo garantito) sarà necessaria l’autorizzazione della Commissione europea e la disponibilità di chiarimenti operativi e adeguamenti della modulistica e delle procedure informatiche da parte del Fondo di garanzia per le PMI

GARANZIE ANCHE A TERZO SETTORE
Si è stabilito che anche il Terzo settore potrà accedere ai finanziamenti garantiti al 100%, con una procedura semplificata. Anche in questo caso la soglia massima è stata aumentata da 25mila a 30mila euro, e i tempi per il rientro salgono da sei a dieci anni. Al Terzo settore, inoltre, viene riservata (fino al 31 dicembre 2020) una quota pari a 100 milioni del Fondo di garanzia per l’erogazione di prestiti a enti del terzo settore, anche quelli esercenti attività di impresa o commerciale e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

AUTOCERTIFICAZIONI PER PRESTITI PIÙ VELOCI. SERVE CONTO AD HOC
C’è l’autodichiarazione per accelerare l’erogazione dei prestiti garantiti da parte dello Stato.  Nelle more dell’emendamento, poi arriva anche un’altra novità rilevante. Il finanziamento, infatti, dovrà essere erogato su un conto ad hoc. Nello specifico, si stabilisce che le richieste di finanziamenti garantiti, devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il titolare o il legale rappresentante dell’impresa richiedente dichiara sei elementi.  Si tratta: che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica Covid-19 o dagli effetti derivanti  dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e  che prima dell’emergenza epidemiologica Covid-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale; che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi;  che il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per  sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante  impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che  sono localizzati in Italia. E ancora: che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati; che il titolare e  legale rappresentante istante non siano sottoposti a misure di  prevenzione; che nei confronti del titolare o del legale  rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi  cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la  repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul  valore aggiunto. L’autodichiarazione avrà un effetto manleva sulle banche. Infatti, l’emendamento stabilisce che “fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato”. Questa specifica riguarda anche i prestiti a valere sul Fondo centrale di garanzia pmi. Infine, l’autodichiarazione riguarderà anche gli autonomi.

SI ALLUNGA LA LISTA DEI SETTORI A RISCHIO INFILTRAZIONI MAFIOSE IN APPALTI
Ampliato l’elenco dei settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti di lavori.  Quindi, si modificano gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (le cosiddette white list) istituiti presso le prefetture. Le white list hanno lo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori più esposti a rischi di infiltrazione da parte di organizzazioni criminali operanti nell’ambito degli appalti. In particolare, si introducono le imprese di servizi funerari e cimiteriali, la ristorazione, la gestione delle mense e il catering, i servizi ambientali (raccolta, trasporto, sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per conto di terzi, trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti).

RIVALUTAZIONE BENI ALBERGHI E TERME
Le imprese alberghiere e termali, che non adottano i principi contabili internazionali, potranno effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La norma stabilisce che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta e che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

PIÙ LUNGA SOSPENSIONE TITOLI CREDITO
Più lunga la sospensione dei termini di scadenza, compresi tra il 9 marzo e il 31 agosto, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto. Il testo originario prevedeva una proroga al 30 aprile 2020.

FONDO GASPARRINI AD ARTIGIANI
Potranno rientrare tra i beneficiari del Fondo solidarietà mutui “prima casa” (il cosiddetto fondo Gasparrini) anche le ditte individuali e gli artigiani. Per l’accesso, si sarà dovuto registrare un calo del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019). Si dispone inoltre che, per nove mesi a partire dal 9 aprile e dunque fino al 9 gennaio 2021, i benefici del Fondo sono applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

PIÙ TEMPO PER RIVALUTAZIONE BENI IMPRESE
Prorogato il termine per la effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.

SOSPESE FINO A SETTEMBRE SEGNALAZIONI IN CENTRALE RISCHI E SIC
Sospese ” fino al 30 settembre 2020 ” le segnalazioni in Centrale dei Rischi e nei sistemi di informazioni creditizie (Sic) da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

DETRAIBILITÀ IVA ACQUISTI PER EROGAZIONI LIBERALI
Diventano detraibili a fini Iva gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

PROROGA PREU: POSSIBILI 4 RATE, ULTIMA ENTRO 18 DICEMBRE
I termini per il versamento del Prelievo erariale unico-Preu e del canone concessorio in scadenza al 30 agosto slittano al 22 settembre. Le somme potranno essere versate a rate mensili, la cui ultima rata deve essere versata entro il 18 dicembre.

SOSPESO PAGAMENTO CANONI IMMOBILI DELLO STATO
Sospeso il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1 marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato.

2020-06-10T09:18:01+02:00 By |news|