Obbligo per i pubblici esercizi di utilizzare per la somministrazione dell’olio di oliva vergine confezioni fornite di particolari dispositivi di chiusura

Obbligo per i pubblici esercizi di utilizzare per la somministrazione dell’olio di oliva vergine confezioni fornite di particolari dispositivi di chiusura

tappo-anti-rabboccoPer effetto dell’entrata in vigore dell’art. 18 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, dal 25 Novembre 2014 gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta.

La violazione della norma è punita con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e con la confisca del prodotto.

Come si ricorderà, la questione delle oliere “anti rabbocco” si era già presentata nel 2006, “al fine di prevenire le frodi nel commercio dell’olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, con divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente”, ed è stata ribadita dalla suindicata disposizione legislativa.

Come Confesercenti ci siamo già attivati nei confronti del Governo affinchè questo ultimo provvedimento sia modificato e le sanzioni vengano attenuate, quanto meno per il primo periodo di applicazione della norma.

2014-11-26T17:24:39+01:00 By |news|