SOSPENSIONI E CHIUSURE DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI E PROFESSIONALI CAUSA CORONAVIRUS

SOSPENSIONI E CHIUSURE DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI E PROFESSIONALI CAUSA CORONAVIRUS

A seguito dei vari provvedimenti disposti dal Governo per l’emergenza Coronavirus tutto è disciplinato dal DPCM dell’11 marzo 2020 che prevede le seguenti misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale:

ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio. Si fa eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, siano esse esercitate nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, nell’ambito della media e grande distribuzione o ricompresi nei centri commerciali.

I titolari degli esercizi all’interno dei quali siano posti in vendita prodotti diversi dagli alimentari e dai generi di prima necessità individuati nell’allegato 1 con riferimento ai codici ATECO devono consentire l’accesso dei clienti alle sole aree ove sono acquistabili i generi consentiti.

Il Ministero dell’Interno con propria circolare del 14 marzo e LA Presidenza del Consiglio nelle FAQ che rispondono a quesiti in tema di SPOSTAMENTI e di PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA’ COMMERCIALI hanno precisato che – sulla base di una lettura sistematica delle disposizioni succedutesi – è obbligatoria la chiusura, nei giorni prefestivi e festivi, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali. In particolare, nei predetti giorni, tali strutture ed esercizi sono chiusi, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali (ma, si ritiene, tutte le medie e grandi strutture, anche esterne ai centri commerciali) possono aprire nei giorni prefestivi e festivi limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari.

Gli esercizi di vicinato specializzati nella vendita di prodotti alimentari non hanno limitazioni di apertura.

In tutti i casi sopra indicati, deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di un metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura, e resta vietata ogni forma di assembramento.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperti le edicole e i tabaccai, oltre che le farmacie e le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita, con riferimento a questi come a tutti gli esercizi, la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

 

Allegato 1 – Commercio al dettaglio

 Queste dunque le attività di commercio al dettaglio consentitein tutti i giorni feriali, con riferimento ai generi alimentari ed a quelli di prima necessità riscontrabili dall’elencazione, mentre nei giorni festivi e prefestivi, qualora l’attività sia esercitata in medie e grandi strutture di vendita, essa dovrà limitarsi alla vendita dei soli generi alimentari.

Ipermercati (Ateco 47.11.10)

Supermercati (47.11.20)

Discount di alimentari (47.11.30)

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (47.11.40)

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati (47.11.50)

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici (47.19.20)

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2 – e sottocodici)

Vi rientrano dunque:

47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati

47.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura

47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca

47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata

47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati

47.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

– commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine

– commercio al dettaglio di carni di volatili, di conigli e di selvaggina

– attività delle macellerie, inclusa la preparazione delle carni abitualmente connessa con la vendita

47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

– commercio al dettaglio di pesci, altri prodotti ittici e prodotti derivati

47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati

47.24.1 Commercio al dettaglio di pane

47.24.10 Commercio al dettaglio di pane

– inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori di panificazione in una sede diversa da quella della produzione

47.24.2 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria

47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria

– inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori di pasticceria in una sede diversa da quella

della produzione

Dalla classe 47.24 sono escluse AI FINI ATECO:

– produzione di prodotti di panetteria freschi con eventuale negozio annesso per la vendita anche al dettaglio, cfr. 10.71

DETTI ESERCIZI (PANIFICI CON ANNESSO ESERCIZIO DI VENDITA) POSSONO RIMANERE APERTI IN QUANTO FACENTI PARTE DEL COMPARTO PRODUZIONE E COMUNQUE, SI RITIENE, ANCHE PER LA PARTE VENDITA AL DETTAGLIO 

– produzione di pasticceria fresca: dolci, torte, pasticcini eccetera senza vendita diretta al pubblico, cfr. 10.71

DETTI ESERCIZI POSSONO RIMANERE APERTI IN QUANTO FACENTI PARTE DEL COMPARTO PRODUZIONE

– attività delle pasticcerie, cfr. 56.10

DETTI ESERCIZI SONO SOSPESI PERCHE’ FACENTI PARTE DEL COMPARTO DELLA RISTORAZIONE

47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati

47.25.0 Commercio al dettaglio di bevande

47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande

– commercio al dettaglio di bevande (da non consumarsi sul posto): bevande alcoliche, bevande analcoliche

47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati

47.26.0 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)

47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)

– commercio al dettaglio di tabacco

– commercio al dettaglio di prodotti del tabacco

47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

47.29.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari

47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari

47.29.2 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

47.29.3 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici

47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici

47.29.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a.

47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a.

– commercio al dettaglio di uova, oli e grassi alimentari

– salumerie eccetera

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati (47.3)

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4 e sottocodici)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico (47.52.10)

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari (47.52.20)

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione (47.59.30)

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (47.62.10)

Farmacie (47.73.10)

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (47.73.20)

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati (47.74.00)

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale (47.75.10)

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici (47.76.20)

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia (47.78.2)

– commercio al dettaglio di apparecchiature fotografiche e ottiche

– attività degli ottici

– commercio al dettaglio di strumenti ed apparecchiature per uso scientifico

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento (47.78.40)

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini (47.78.60)

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet (47.91.10)

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione (47.91.20)

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono (47.91.30)

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici (47.99.20)

Alcune domande e risposte frequenti:

Chiusura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita

Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati?

Sì. Le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e i mercati sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari. Mentre, per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

 

Preparazione cibi da asporto in esercizi di vendita al dettaglio di alimentari

Le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche all’interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività?

Sì, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.

 

Erboristerie

Le erboristerie rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa a seguito dell’adozione del Dpcm dell’11 marzo 2020?

No. L’attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari.

 

Vendita di animali domestici

Sono un venditore di prodotti e alimenti per animali domestici. Posso continuare a svolgere la mia attività?

Sì, è consentita la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia.

 

Sigarette elettroniche

Sono un rivenditore di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione ed esercito l’attività di vendita un piccolo esercizio di vicinato. Quale regime si applica alla mia categoria?

Le rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione rientrano tra le categorie di esercizi esclusi dall’obbligo di sospensione e/o chiusura rientrando nella definizione di vendita di prodotti per fumatori. La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalle tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione.

Concessionarie di automobili

Sono il proprietario di un’officina meccanica per autoveicoli e motocicli. Posso continuare a svolgere la mia attività? Dove posso acquistare pezzi di ricambio?

Sì, le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni:

  1. a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione);
  2. b) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio

 

ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

È fatta esclusione per le mense e il catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Se, dunque, il criterio seguito deve essere quello dell’applicazione dei codici Ateco, almeno come linea guida, finché per motivi di opportunità la Presidenza del Consiglio non dia indicazioni diverse, dobbiamo desumerne che per servizi di ristorazione occorre intendere le “attività che forniscono pasti completi o bevande per il consumo immediato, sia in ristoranti tradizionali, self-service o da asporto, che in chioschi permanenti o temporanei con o senza posti a sedere. L’aspetto decisivo è che vengono forniti pasti per il consumo immediato, indipendentemente dal tipo di struttura che li offre”.

E dunque sono servizi di ristorazione, la cui attività è sospesa, quelli che rientrano nel codice Ateco 56.10, Ristoranti e attività di ristorazione mobile, classe che include la fornitura di servizi di ristorazione a clienti, con servizio al tavolo o self-service, sia che consumino il pasto in loco, sia che lo portino viao se lo facciano consegnare a domicilio (abbiamo visto però che per tale attività è fatta eccezione). È inclusa la preparazione di pasti per il consumo immediato, sia in furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante, sia presso banchi del mercato.

Sottocodici:

Ristorazione con somministrazione (56.10.11)

– attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere.

– attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (56.10.12) 

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (56.10.20)

– preparazione di pasti da portar via “take-away”

– attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.

Poiché dette attività rientrano tra quelle dei “servizi di ristorazione”, potranno comunque effettuare la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (attività di confezionamento e di trasporto).

Gelaterie e pasticcerie (56.10.30)

Gelaterie e pasticcerie ambulanti (56.10.41)

Ristorazione ambulante (56.10.42)

– furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo

– preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.

 

Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?

 Sì, tali attività sono sospese. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

 

Agli Autogrill e agli altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali si applicano limitazioni di orario di apertura al pubblico o altre restrizioni?

I bar e i servizi di ristorazione nelle aree di servizio lungo strade e autostrade o in porti lacustri e aeroporti possono proseguire la propria attività, senza limiti di orario. È obbligatorio comunque mantenere il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e di rifornimento carburante all’interno di porti e interporti possono restare aperti?

Sì. Possono rimanere aperti anche i servizi di somministrazione nei porti e negli interporti, per consentire agli operatori della logistica di usufruire del servizio durante i turni di lavoro.

 

I bar che vendono tabacchi e/o quotidiani possono restare aperti?

Sì, ma soltanto per la vendita di tabacchi e/o quotidiani, non anche per la somministrazione di cibo e bevande.

 

Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata congiuntamente ad attività commerciali consentite, quali ad esempio rivendita di tabacchi, rivendita di giornali o riviste, vendita di beni alimentari, come trova applicazione il DPCM?

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare la/e attività commerciale/i consentita/e.

 

Sono sospesi gli esercizi di ristorazione situati all’interno di strutture in cui operano uffici e servizi pubblici essenziali che richiedono la prestazione in presenza?

No, per consentire ai dipendenti e agli operatori di usufruire del servizio durante i turni di lavoro, tali attività di ristorazione non sono sospese, purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

 

SERVIZI ALLA PERSONA

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

Allegato 2 – Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Sono dunque da considerare sospesi:

96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico

96.04.20 Stabilimenti termali

96.09.01 Attività di sgombero di cantine, solai e garage

96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro

96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

96.09.05 organizzazione di feste e cerimonie

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona n.c.a.

  

L’elenco delle attività inerenti i servizi alla persona consentite di cui all’allegato 2 è tassativo?

Sì, l’elenco dei servizi consentiti è tassativo.

 

Gli studi privati devono restare chiusi?

No, non è prevista in generale la chiusura delle attività produttive o professionali. In ogni caso, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

 

Le strutture sanitarie private, ivi compresi gli studi e le cliniche odontoiatriche, possono continuare ad operare e a erogare i propri servizi?

Sì, ma esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d’attesa. I professionisti e gli operatori si attengono scrupolosamente ai protocolli di sicurezza anti-contagio, garantiscono l’accesso di un solo paziente per volta e sono tenuti ad avvalersi di strumenti di protezione individuale.

 

Sono incluse nella sospensione le attività dei call center?

No. Tuttavia si raccomanda il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile e resta fermo il rispetto delle misure di prevenzione e di protezione indicate dalle competenti autorità sanitarie e di protezione civile.

 

Società di spedizioni e agenzie di operazioni doganali chiudono? Un’azienda che consegna pacchi e fa logistica chiude, non essendo un’attività produttiva?

No, non è prevista la chiusura per questo tipo di attività. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

 

Le autoscuole rimangono aperte?

Le autoscuole, come tutti gli enti e le società di formazione, devono sospendere le proprie attività fino al 3 aprile.

 

Le agenzie immobiliari sono da considerare servizio necessario?

Le agenzie immobiliari non sono un servizio essenziale e devono quindi sospendere le proprie attività fino al 25 marzo.

 

Sono consentite anche attività collegate a quelle essenziali? (Per esempio, un commercialista esterno che lavora per una ditta di trasporti)

Le attività professionali non sono soggette alla sospensione. Di conseguenza, un commercialista può lavorare per una società di trasporti come per qualsiasi altro cliente. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

 

TURISMO

Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.

Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

 

Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive devono restare chiusi?

No, non è prevista la sospensione delle attività delle strutture turistico-ricettive di alcun tipo. Alberghi, bed and breakfast, agriturismi, case vacanze e affittacamere possono quindi proseguire regolarmente la propria attività.

 

Come si svolge il servizio di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive?

I bar e i ristoranti all’interno degli alberghi e delle strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti.

 

Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?

Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

 

Gli stabilimenti balneari sono soggetti a chiusura?

Sì. Gli stabilimenti balneari devono restare chiusi o l’apertura deve essere sospesa, ove siano già aperti, perché sono pubblici esercizi destinati ad attività ricreative, sportive e perché sono luoghi di aggregazione.

 

ATTIVITA’ DEL SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO DI TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE

Resta garantita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Servizi bancari, finanziari, assicurativi

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

 

CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE

Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).

RACCOMANDAZIONI

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  1. a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  4. d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  5. e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’inter-no dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

 

2020-03-18T10:00:16+01:00 By |news|