Decreto “COVID” del 29 Dicembre 2021 nuove regole su super Green Pass, capienze e quarantena

Decreto “COVID” del 29 Dicembre 2021 nuove regole su super Green Pass, capienze e quarantena

Super Green Pass per i servizi di ristorazione all’aperto

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato il 29 dicembre scorso un nuovo Decreto Legge che introduce ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il Decreto Legge non sostituisce ma anzi rafforza quanto già deliberato con Il Decreto Legge Festività del 24 dicembre entrato in vigore il giorno successivo

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione), le quarantene per i vaccinati e le capienze.

Green Pass rafforzato (Super Green Pass)

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza quindi il 31 marzo 2022, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato o Super Green Pass alle seguenti attività:

alberghi e strutture ricettive;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

sagre e fiere;

centri congressi;

servizi di ristorazione all’aperto;

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

2022-01-03T12:00:09+01:00 By |news|