Decreto festività: nuove misure anti-Covid per le festività natalizie di fine anno, ma che in molti casi avranno validita’ fino al 31 marzo

Decreto festività: nuove misure anti-Covid per le festività natalizie di fine anno, ma che in molti casi avranno validita’ fino al 31 marzo

Il Consiglio dei ministri, giovedì 23 dicembre 2021, ha approvato un nuovo decreto-legge recante “Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, c.d. decreto legge festività.

Il DL, n. 221, del 24 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla GU n. 305, del 24 dicembre, per entrare in vigore il giorno successivo, il 25 dicembre 2021.

Proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

In correlazione con la proroga dello stato di emergenza, vengono prorogati fino al 31 marzo 2022 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A al decreto. Fra queste quelle in materia di lavoro agile.

Riduzione della durata delle certificazioni verdi COVID-19

A decorrere dal 1° febbraio 2022, la durata delle certificazioni verdi Covid-19 è ridotta da 9 a sei mesi.

Obbligo di utilizzo delle mascherine anche all’aperto

Dal 25 dicembre scorso fino al 31 gennaio 2022 l’obbligo di utilizzo delle mascherine anche nei luoghi all’aperto, anche in zona bianca.

Obbligo utilizzo mascherine FFP2 per spettacoli aperti al pubblico e relativo divieto consumo cibi e bevande al chiuso

Sempre dal 25 dicembre 2021 e, fino al 31 marzo 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto

  • Sale teatrali, da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo

  • in altri locali assimilate, nonchè
  • locali di intrattenimento e musica dal vivo

  • in altri locali assimilati, nonché

  • per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2.

Nei suddetti luoghi, e per il medesimo periodo di tempo di cui sopra, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

Ciò non impedisce di consumare cibi e bevande in tali luoghi, se all’aperto, ed ovviamente di utilizzare i servizi di ristorazione al chiuso annessi a dette attività.

Obbligo utilizzo mascherine FFP2 su mezzi di trasporto

L’obbligo di utilizzo delle mascherine di tipo FFP2 si applica, dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto e cioè:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio;

e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Super green pass” per consumo di cibi e bevande al banco al chiuso nei bar

Dal 25 dicembre dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022 anche il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione (in particolare in bar/caffè) è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di “super green pass” (soggetti vaccinati o guariti), nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Sospensione eventi di massa e feste all’aperto

Dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

Sospensione dell’attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati

Dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022 sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Nuove attività e servizi l’accesso ai quali è soggetto a “super green pass”

Dal 10 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022su tutto il territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di “super green pass” e ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

  • piscine, centri natatori, palestresport di squadracentri benessereanche all’interno di strutture ricettivelimitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;

  • centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esculsione dei centri educative per l’infanzia, compresi I centri estiva, e le relative attività di ristorazione

  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Proroga dell’applicazione del “super green pass” in zona bianca

Dal 6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 (non più fino al 15 gennaio 2022), nelle Regioni e nelle Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del “super green pass” nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Sono compresi quelli di ristorazione, ad eccezione di quelli prestati all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivy alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si accede con “green pass base”.

Nuove attività soggette a “green pass base”

Dal 25 dicembre 2021, i corsi di formazione privati se svolti in presenza, sono assoggettati, su tutto il territorio nazionale, a “green pass base”.

2022-01-03T11:58:24+01:00 By |news|