LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO “CURA ITALIA”

LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO “CURA ITALIA”

  1. MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

Art. 19 – Cassa Integrazione Ordinaria e Assegno ordinario

La cassa integrazione ordinaria (Cigo), destinata ai datori di lavoro appartenenti al settore industriale, e l’assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) destinato ai datori di lavoro appartenenti a settori non industriali e non artigiani (e che non hanno costituito Fondi di solidarietà  di settore) con forza media aziendale superiore a 5 dipendenti, potranno essere utilizzati con le seguenti modalità predisposte per il periodo di emergenza:

  • decorrenza dal 23/02/2020;
  • durata massima: 9 settimane;
  • causale “emergenza COVID-19”;
  • accesso a tutti i dipendenti in forza al 23/2/2020 anche con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
  • utilizzabile sia per riduzione di orario che per sospensione della attività
  • necessari l’informazione, l’esame congiunto e l’accordo sindacale, anche in via telematica, da concludere entro i 3 giorni successivi alla comunicazione preventiva;
  • presentazione della domanda: in modalità telematica entro la fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività;
  • contributo addizionale: non dovuto;
  • il datore di lavoro anticipa la prestazione al lavoratore. Nel caso di richiesta di assegno ordinario sarà possibile, su istanza del datore di lavoro, richiedere il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Inps, probabilmente con modalità semplificate;
  • Assegno ordinario: per l’anno 2020 è escluso il rispetto del tetto aziendale che prevede che la prestazione non superi l’importo pari a 10 volte la contribuzione ordinaria dovuta dal datore di lavoro;
  • Assegno ordinario: per l’anno 2020 è esteso anche ai datori di lavoro che occupano mediamente un numero di dipendenti superiore a 5 e fino a 15.

La procedura Inps per l’invio telematico della domanda dovrà essere adeguata con la nuova causale “COVID-19”.

All’Inps è affidato il compito di monitorare il rispetto del limite della spesa complessiva.

 

Art.20/21-Trattamento di Cig Ordinaria per aziende già in Cig Straordinaria.  Trattamento di Assegno Ordinario per aziende già beneficiarie di Assegno di solidarietà

Le aziende che avevano già in corso un periodo di Cigs potranno sospendere tale trattamento per un periodo non superiore a 9 settimane, presentando domanda di Cig Ordinaria.

Il periodo di Cigo non sarà conteggiato ai fini della durata massima dei trattamenti integrativi previsti dal Dlgs 148/2015.

La stessa procedura è prevista per le aziende già beneficiarie di assegno di solidarietà erogato dal FIS, che potranno interrompere il trattamento per un periodo non superiore alle 9 settimane a favore dell’Assegno ordinario.

Art. 22 – Cassa integrazione in deroga

Ammortizzatore sociale destinato a datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, che non siano destinatari di altre forme di tutela previste dalla normativa vigente.

  • decorrenza dal 23/02/2020;
  • durata massima 9 settimane;
  • utilizzabile sia per la riduzione dell’orario di lavoro che per la sospensione della attività;
  • esame congiunto e accordo sindacale conclusi anche in via telematica: non necessario per le ditte fino a 5 dipendenti;
  • accesso a tutti i dipendenti con qualunque tipo di rapporto di lavoro, in forza al 23/2/2020;
  • ai lavoratori verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori;
  • Il datore di lavoro NON anticipa la prestazione che viene erogata direttamente dall’Inps;
  • le domande sono istruite dalle Regioni secondo l’ordine cronologico di presentazione;

Per la Regione Emilia Romagna la domanda dovrà essere presentata in via telematica attraverso la procedura SARE. Si resta in attesa delle istruzioni operative da parte della Regione.

All’Inps è affidato il compito di monitorare il rispetto del limite della spesa complessiva.

Sulla base del nuovo accordo tra le parti sociali, per l’applicazione della Cig in deroga per la Regione Emilia Romagna, sottoscritto in data 20 marzo, che ha integrato quanto era già stato disposto dall’accordo sottoscritto il 6 marzo scorso e acquisito quanto previsto dal D.L. n.18/2020 l’utilizzo degli ammortizzatori in deroga potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

L’Agenzia regionale per il lavoro renderà disponibile il sistema informatico “SARE” per la presentazione delle domande di CIG in deroga per le seguenti tipologie di cassa integrazione in deroga:

  • CIG in deroga art. 17 DL 9/2020
  • CIG in deroga art. 21 DL –/2020

I datori di lavoro, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale sottoscritto sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente, presentano la domanda indicando una delle due tipologie sopra indicate, esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema informativo “SARE”, con la seguente documentazione:

  • la domanda cartacea in formato PDF, da cui si evinca la firma del legale rappresentante del datore di lavoro o da un suo delegato, che sia in regola con la vigente normativa in materia di bollo,
  • il verbale d’accordo sindacale (i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti dovranno allegare l’accordo solo in caso di presentazione della tipologia CIG in deroga art. 17 DL 9/2020),
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 insieme ad un documento valido d’identità,

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 17 del DL 9/2020 potranno essere presentate entro il 30 aprile 2020.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 21 del DL 18/2020 potranno essere presentate entro il 30 giugno/agosto 2020.

Il datore di lavoro aventi i requisiti previsti nei paragrafi precedenti può presentare domanda in sequenza prima per la CIG in deroga ai sensi dell’art. 17 del DL 9/2020 e successivamente per la CIG in deroga ai sensi dell’art. 21 del DL 18 /2020.

Nel caso in cui un datore di lavoro presenti per prima la domanda di CIG in deroga di cui all’ar. 21 del DL -18/2020, non potrà più presentare domanda ai sensi dell’art. 17 del DL 9/2020

L’Agenzia inoltra il provvedimento di autorizzazione ad in Inps in via telematica nel rispetto dei termini previsti dall’art 17 del DL 9/2020 e dall’art. 21 del DL 18/2020

L’Agenzia pubblicherà nel proprio sito istituzionale la modulistica e tutte le informazioni necessarie per accedere alla cassa integrazione in deroga alla paginahttp://www.agenzialavoro.emr.it/notizie/2020/cassa-integrazione-in-deroga-decreto-legge-n-9-del-2-marzo-2020

Art. 23 – Congedi e indennità per lavoratori dipendenti del settore privato

A partire dal 5 marzo 2020 per sostenere le famiglie, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi di ogni ordine e grado, viene assicurato un congedo straordinario di 15 giorni  ai genitori(anche affidatari) che siano lavoratori dipendenti  sia del settore pubblico che privato  con  figli di età non superiore ai 12 anni, con  un’ indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

Sono esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno al reddito o in cui un genitore è disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità (l.104 1992)

La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni.

Gli eventuali periodi di congedo parentale (D.Lgs 151/2001), in corso di fruizione sono convertiti nel congedo straordinario per coronavirus.

Gli stessi lavoratori, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo famigliare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, disoccupato o non lavoratore, possonoastenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa gli stessi lavoratori possono scegliere la corresponsione di un bonus di 600euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting.  

Art 24 – Estensione permessi retribuiti L. 104/92

Il numero dei giorni di permesso mensile retribuito spettante a disabili in situazione di gravità; genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità, ex art. 33 c. 3 L. 104/92 è incrementato di ulteriori dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile.

Art. 26 – Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori

Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria èequiparato a malattia ai fini del trattamento economicoe non è computabile ai fini del periodo di comporto. Fino al 30/04 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità, nonché ai lavoratori immunodepressi o con esiti da patologie oncologiche o con svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.  Il medico curante deve redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o permanenza domiciliare. Sono validi i certificati trasmessi prima dell’entrata in vigore della presente norma.

Art. 27/28/29/30/31/38 – Indennità per lavoratori autonomi e stagionali del turismo

Gli articoli 27-28-29-30-31-38 prevedono l’erogazione di indennità una tantum pari a 600 euro per il mese di marzo, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS previa domanda, per i seguenti lavoratori autonomi:

  • liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporti di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
  • Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo fondo e con reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione e non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.

Le indennità di cui ai presenti articoli non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Art.34 – Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

A decorrere dal 23.02.2020 e sino al 01.06.2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni erogate dall’Inps e dall’Inail è sospesa di diritto.Inoltre sono sospesi per il medesimo periodo per materie previdenziali e assistenziali e assicurative i termini di prescrizione.

Art. 37 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali assistenziali e premi Inail dovuti dai datori di lavoro domesticoin scadenza dal 23.02.2020 al 31.05.2020.

Tali versamenti sono effettuati entro il 10.06.2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Art.39 – Disposizioni in materia di lavoro agile

Fino alla data del 30.04.2020, i lavoratori dipendenti disabili, o che abbiamo nel proprio nucleo famigliare una persona con disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro con modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e compravate patologie è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanzedi svolgimento della prestazione lavorative in modalità agile.

Art.40 – Sospensione delle misure di condizionabilità

Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza nonchè i relativi termini previsti per i percettori di Naspi e Discoll.

Art. 44 – Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

È istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto

privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103.

Il Fondo avrà una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2020.

Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dal 17 marzo, verranno definiti l’ammontare, i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità.

Art. 46 – Blocco licenziamenti

E’ precluso l’avvio di procedure di impugnative di licenziamento per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

 

TITOLO IV

Art. 63 – Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020 che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro.

Tale somma sarà corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Tale incentivo sarà compensato in F24.

 

  1. MISURE PER IL CREDITO E LA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

Misure straordinarie asupporto al credito per micro, piccole e medie imprese tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia

ART.49 – Sostegno liquidità: Fondo Centrale di garanzia PMI

  • la garanzia del Fondo Centrale è concessa gratuitamente per i prossimi 9 mesi;
  • sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento destinati alla rinegoziazione dei debiti purché in presenza di credito aggiuntivo rispetto a quello rinegoziato del 10%;
  • Per le garanzie rilasciata dal Fondo, qualora sia presente una operazione di sospensione del rimborso totale o parziale del debito “moratoria”, vengono concesse di conseguenza la loro estensione;
  • il modello di valutazione applicabile per calcolare la probabilità di inadempimento delle imprese (rating) è determinato esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario che fornisce una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario. Viene sterilizzato dal calcolo del rating quindi le informazioni provenienti dalla centrale Rischi e da altre Banche dati.
  • copertura dell’80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione sono concesse gratuitamente senza valutazione del merito del credito, per nuovi finanziamenti di valore massimo di € 3.000,00 della durata di 18 mesi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertifichino di essere stati danneggiati dall’emergenza COVID-19.

Art. 55/56/57 – Sostegno finanziario alle PMI

Riconoscimento formale di evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia ai sensi dell’Art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le mpmi, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, e di altri soggetti altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario: Le posizioni debitorie non classificate come deteriorate possono usufruire delle seguenti misure garantite gratuitamente nella misura del 33% da una speciale sezione del Fondo:

  • le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 sono prorogati senza alcuna formalità al 30 settembre 2020;
  • le rate dei mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza prima del 30/09/2020 sono sospese senza alcuna formalità e il piano di rimborso delle rate è dilazionato in modo da assicurare l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

 

  1. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI. (SINTESI DELLA CIRCOLARE NAZIONALE)

Art. 60 – Proroga strutturale di 4 giorni dei termini per i versamenti

Per tutti i soggettiesercenti attività d’impresa, arte o professione indipendentemente dal settore e livello dei ricavi  le imprese indipendentemente dal settore e livello dei ricavii VERSAMENTInei confronti della PA, inclusi INPS e INAIL la scadenza del 16.30.2020 è prorogata al 20.03.2020.

Art. 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

  • Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator e quelle in allegato*, indipendentemente dal volume dei ricavi, sono sospesi i versamenti dovuti dal 2 marzo al 30 aprile 2020relativi a
  • Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato
  • IVA in scadenza a marzo 2020 (ad eccezione dell’IVA annuale)
  • Contributi previdenziali e assistenziali
  • Premi per l’assicurazione obbligatoria

sono daeffettuarsi senza applicazione di sanzioni ed interessientro il 31 maggio 2020nei seguenti modi:

  • in un’unica soluzione;
  • fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Art. 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

  • Per tutti i soggettiesercenti attività d’impresa, arte o professione indipendentemente dal settore dal volume dei ricavisonosospesi gli adempimenti tributaridall’ 8 maggio al 31 maggio 2020 con obbligo di effettuarli entro il 30 giugno 2020.
  • Per tutti i soggettiesercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euronel periodo d’imposta 2019indipendentemente dal settore i VERSAMENTI, in scadenza a marzo relativi a:
  • Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato
  • IVA
  • Contributi previdenziali e assistenziali
  • Premi di assicurazioni

sono da effettuarsisenza applicazione di sanzioni ed interessi entro il 31 maggio 2020nei seguenti modi:

  • in un’unica soluzione;
  • fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
  • Per i soggettiesercentiattività d’impresa, arte o professioneche hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle SOLEProvince di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenzai VERSAMENTI, in scadenza a marzo relativi all’IVA sono da effettuarsi senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il 31 maggio 2020nei seguenti modi:
  • in un’unica soluzione;
  • fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
  • I lavoratori autonomi(ad esempio agenti di commercio, mediatori, procacciatori, etc.) con ricavi o compensi, percepiti nell’anno 2019, non superiori a euro 400.000, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato possono non vedere assoggettati alle ritenute d’acconto di ricavi e compensi percepiti nel periodo 17/03/2020- 1/03/2020. E’ necessario rilasciare apposita dichiarazione. I lavoratori autonomi provvederanno a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il 31 maggio 2020nei seguenti modi:
  • in un’unica soluzione;
  • fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

  1. ALTRE DISPOSIZIONI RILEVANTI

Art.65 – Credito d’imposta sul canone di locazione per botteghe e negozi

Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta del 60%,da utilizzare esclusivamente in compensazione, dell’ammontare del canone di locazione di marzo2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). La misura non si applicaalle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (Allegato B*), qualora non sospese in quanto in esse si esercitano il commercio di generi alimentari o di beni di prima necessità o servizi alla persona ritenuti essenziali.

Art. 88 – Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

E’ estesa la possibilità delrimborso tramite VOUCHERdei contratti di soggiornonelle strutture ricettive e dei biglietti acquistati per spettacoli, musei e altri luoghi della culturaper i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati per l’emergenza epidemiologica(ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6.) così come già previsto per agenzie viaggi/TO all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

In particolare, i soggetti interessati, che abbiano stipulato un “contratto di soggiorno” con una struttura ricettiva, comunicano al titolare/gestore, ai fini del recesso, il ricorrere della situazione impeditiva,allegando copia della prenotazioneentro trenta giorni[1](termine di natura decadenziale) decorrenti dalla cessazione della situazione impeditiva del viaggio e quindi del soggiorno nella struttura.

Il titolare della struttura ricettiva, entro quindici giorni dalla comunicazione, procede al rimborso del corrispettivo versato ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Qualora il contratto di soggiorno sia stato stipulato come singolo servizio per un viaggio di istruzione, fuori da un pacchetto di viaggio, varrà la stessa regola.

La possibilità del rimborso tramite VOUCHER(di cui all’art. 28, comma 1, del DL n. 9/2020) del contratto di soggiornoper le strutture ricettive si applicano anchenei casi in cui la prenotazione sia stata effettuata per il tramite di un’agenzia di viaggio/TO.

Per risolvere le problematiche concernenti i rapporti finanziari tra struttura ricettiva ed agenzie di viaggio/TO a seguito dell’eventuale recesso dei clienti occorre ovviamente conoscere i singoli contratti e gli obblighi che ne discendono.

In ogni caso, la legge concede ai titolari di strutture ricettive la facoltà di optare per l’emissione di un voucher al cliente.

Ulteriori particolari problematiche possono nascere nei rapporti con le OTA (Online Travel Agency).

Qualora l’intermediazione da parte di terzi soggetti abbia come risultato la stipula di un “contratto di soggiorno” tra cliente e struttura ricettiva, alla luce della norma di cui all’art. 88 del DL n. 18/2020, che consente al titolare della struttura di emettere un voucher, a nostro avviso non compete alle OTA, dal momento in cui detto “contratto di soggiorno” ha efficacia, decidere autonomamente per il rimborso della prenotazione al cliente, con conseguenziali problematiche di tipo finanziario a danno della struttura ricettiva, privata della possibilità di esercitare l’opzione che le è concessa dalla legge.

Ovviamente, anche in questo caso, occorre verificare le pertinenti clausole inserite nei contratti tra OTA e strutture ricettive

 

ALLEGATO A*

  • Imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
  • Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  • Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • Aziende termali e centri per il benessere fisico;
  • Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione  di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • Soggetti che gestiscono  servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre,  marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dalla norma.

 

ALLEGATO B*

Allegato 1 DPCM  – Commercio al dettaglio

  • Ipermercati Supermercati Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

 

Allegato 2 DPCM  – Servizi per la persona

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

[1]Il termine è quello previsto dall’art. 28, comma 2, del DL n. 9/2020. Non bisogna confondersi con il termine indicato dall’art. 88, comma 2, del DL n. 18/2020, che si riferisce con tutta evidenza all’istanza di rimborso dell’acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

2020-03-20T14:07:01+01:00 By |news|